Cassazione Penale, Ordinanza n. 28404/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per un episodio avvenuto il 22 ottobre 2019, in cui l'imputato, trovandosi agli arresti domiciliari, era uscito da casa per accompagnare la moglie a fare acquisti utilizzando una carta di credito di provenienza furtiva. I motivi dedotti riguardano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla identificazione dell'imputato da parte di un teste, censurando la riconducibilità del fatto al ricorrente; 2) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere dichiarato non punibile; 3) giudizio di bilanciamento delle circostanze e insussistenza della recidiva, lamentando la valutazione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché riproponeva censure già esaminate in appello, con motivazione congrua sull'identificazione del soggetto da parte del teste. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. richiamando sia un precedente penale di pochi giorni successivo sia l'intrinseca non tenuità del fatto, commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari e con utilizzo di carta di credito di provenienza furtiva. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile perché la questione sulla recidiva non era stata proposta in appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, e in parte manifestamente infondato perché l'art. 69, comma 4, c.p. impedisce la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di recidiva reiterata infraquinquennale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito motivi in modo non manifestamente illogico sulla non esiguità concreta della condotta e sul contesto complessivo del fatto.
In presenza di recidiva reiterata infraquinquennale non può essere riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si limitano a riproporre questioni già devolute e motivate in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non può essere accolta quando la motivazione di merito evidenzi elementi fattuali concreti che escludono la modestia dell'offesa e tale motivazione non sia manifestamente illogica.
- La questione sulla recidiva, se non devoluta con l'appello, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione; il relativo motivo è autonomo rispetto alle altre questioni sanzionatorie.
- L'art. 69, comma 4, c.p. impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale, con conseguente infondatezza della censura che pretenda un diverso bilanciamento.
Come è indicizzato
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