Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12113/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento per quanto concerne il ricorso introduttivo: - del verbale della Commissione per le prove di efficienza fisica del 13 maggio 2025, con cui è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente nella prova di corsa dei 1000 metri, nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 10 gennaio 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it il 15 gennaio 2025 (doc.1); - del provvedimento di esclusione dal concorso, ove già adottato, ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del P.D.G. 18 dicembre 2025, adottato dal Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, con il quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia; – per quanto occorrer possa, del decreto adottato in data 18 dicembre 2025 dal Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale il ricorrente è stato inserito “con riserva” nella graduatoria approvata, al posto n. 377; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202506531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità nella prova di efficienza fisica e conseguente esclusione dal concorso, nonché graduatoria finale nella parte relativa al ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione per le prove di efficienza fisica del 13 maggio 2025, con cui è stato dichiarato non idoneo nella prova di corsa dei 1000 metri nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 3246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Ha inoltre impugnato l’eventuale provvedimento di esclusione e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 18 dicembre 2025 di approvazione delle graduatorie finali e, per quanto occorrer possa, il decreto con cui è stato inserito con riserva nella graduatoria al posto n. 377. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del verbale di non idoneità, dell’eventuale esclusione o della graduatoria finale. Considerato l’elevatissimo numero di possibili controinteressati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e ha autorizzato il ricorrente a procedere, su istanza, tramite pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Amministrazione resistente. La pubblicazione dovrà contenere la copia dell’ordinanza, un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, l’indicazione di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione utile o non utile, nonché le informazioni sullo stato del giudizio e sulle modalità per reperire ulteriori indicazioni sul sito della Giustizia amministrativa. L’avviso dovrà essere pubblicato entro il 27 luglio 2026 e rimanere online per almeno 60 giorni consecutivi. La prova della notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente entro i successivi trenta giorni. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 27 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”

    Consente al giudice, in presenza di un elevato numero di controinteressati, di autorizzare modalità di notificazione idonee a integrare il contraddittorio, anche mediante rinvio all’art. 151 c.p.c.

  • art. 151 c.p.c.

    notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”

    Richiamato quale base normativa per una modalità di notificazione adeguata alle concrete esigenze del processo, individuata nella pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e autorizzare, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. e dell’art. 151 c.p.c., modalità di notificazione ritenute concretamente più idonee, comprese forme telematiche o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
  • L’autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale può essere subordinata all’inserimento di un avviso contenente l’ordinanza, un sunto degli atti introduttivi, l’indicazione dei controinteressati, lo stato del giudizio e le informazioni necessarie per reperire gli ulteriori atti processuali.
  • Il giudice può fissare un termine per la pubblicazione dell’avviso, una durata minima della sua permanenza sul sito istituzionale e un successivo termine per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.