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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05819/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul difetto di specifica censura rispetto alla motivazione della sentenza d'appello sia sul trattamento sanzionatorio sia sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la pena fosse stata indebitamente elevata. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva motivato la scelta del trattamento sanzionatorio valorizzando modalità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'imputato, nonché aveva ritenuto la recidiva espressione di maggiore pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la censura non si confronta con la motivazione di merito che le aveva negate.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla contestazione della recidiva; la Corte ritiene legittima la valutazione di merito che l'ha mantenuta per la maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la dosimetria della pena o il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito, specie quando quest'ultimo abbia valorizzato modalità del fatto, intensità del dolo e personalità dell'imputato.
  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile se si limita a una contestazione astratta e non si misura con la specifica argomentazione della sentenza impugnata, quando il giudice abbia motivato la recidiva come indice di maggiore pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità, la critica alla pena o alle circostanze attenuanti non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, dovendo invece evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione specifico rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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