Cassazione Penale, Sentenza n. 4577/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per l'omessa decisione, da parte della Corte d'appello, sulla richiesta formulata in appello dall'imputato (Giuseppe Carchidi) di condannare la parte civile Patitucci alla rifusione delle spese del grado di appello. Si lamentava altresì che la Corte, pur avendo nel dispositivo affermato "liquida i compensi al difensore come da separato provvedimento", non aveva poi deciso né motivato sulla specifica domanda di liquidazione delle spese avanzata dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata soltanto per l'omessa decisione sulla condanna della parte civile al pagamento delle spese relative al giudizio di appello e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per la restante parte, in particolare per quanto riguarda le spese del primo grado, che erano divenute definitive per mancata impugnazione.
Norme richiamate
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede l'espressa richiesta dell'imputato per ottenere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la condanna può essere disposta quando l'assoluzione non sia per difetto di imputabilità ovvero quando la domanda risarcitoria sia rigettata o siano revocate statuizioni favorevoli emesse in precedente grado.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata, in tutto o in parte, e rimandare la decisione al giudice di merito sul punto omesso, come avvenuto per la mancata pronuncia sulla liquidazione delle spese di appello.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi)
Conferma il principio secondo cui la condanna della parte civile alla rifusione delle spese dell'imputato è ammessa solo se ricorrono determinate formule assolutorie (non per difetto di imputabilità) o la domanda risarcitoria è rigettata/sono revocate statuizioni favorevoli, e richiede l'istanza dell'imputato.
Massime di principio
- Per ottenere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato è necessaria, oltre alla sussistenza delle condizioni sostanziali (tipo di assoluzione o rigetto della domanda risarcitoria), l'espressa richiesta formulata dall'imputato in giudizio (art. 541, co.2 c.p.p.).
- Se la Corte d'appello omette di decidere su una richiesta di liquidazione delle spese formulata dalle parti, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviare al giudice competente per un nuovo esame (art. 622 c.p.p.).
- Le spese relative al primo grado non possono essere ora rimesse in discussione se l'interessato non le ha specificamente impugnate in tempo utile: la decisione del giudice di primo grado su quel punto diventa definitiva per mancata impugnazione.
- È buona prassi, per chi intende ottenere la rifusione delle spese, formulare chiaramente e per iscritto la relativa domanda in ogni grado di giudizio e richiamarla nelle conclusioni verbali, onde evitare omissioni che possano comportare rinvii o l'inammissibilità.
- La Cassazione interviene per colmare omissioni di decisione formali o di valutazione procedurale, ma non sostituisce il giudice di merito nel valutare nel merito la liquidazione delle spese: ordina il rinvio quando è necessaria una decisione del merito non ancora assunta.
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