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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41801/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha accolto la richiesta di estradizione avanzata dall'Albania per l'esecuzione di una sentenza di condanna all'ergastolo emessa in contumacia (10/3/1998) per omicidio premeditato e detenzione abusiva di armi. I motivi dedotti: (1) mancanza di motivazione rispetto all'art. 705 c.p.p., perchè lo Stato richiedente non avrebbe fornito garanzie sulla tutela dei diritti della difesa rispetto alla sentenza contumaciale pronunciata senza che il ricorrente fosse informato del processo; (2) violazione e errata applicazione di norme per il rischio che il ricorrente sia esposto alla "legge del kamun" (vendette familiari) in Albania e per il mancato rispetto della vita privata e familiare, avendo il ricorrente moglie e figlia in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la normativa e la giurisprudenza ammettono l'estradizione per sentenze rese in contumacia se l'ordinamento dello Stato richiedente prevede la possibilità di rinnovazione del giudizio; in particolare, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione e la normativa albanese (art. 51 legge n. 10.193/2009 e art.147 c.p.p. albanese) consentono la restituzione della garanzia del diritto a un nuovo giudizio, purché il Ministro della giustizia albanese fornisca formale garanzia. Il ricorso è stato quindi rigettato con rettifica della sentenza impugnata: l'estradizione è ammessa ma subordinata alla garanzia che a Lesi venga assicurato il diritto di impugnare anche nel merito la sentenza di condanna. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il rischio di vendette private derivanti dalla "regola del kamun" non sia riconducibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato albanese e quindi non integra il divieto di estradizione previsto dall'art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Il divieto di concedere l'estradizione per motivi di trattamenti persecutori o violazione di diritti fondamentali opera solo se tali rischi sono imputabili a scelte normative o di fatto dello Stato richiedente; non copre situazioni dipendenti da pratiche private non tutelate dallo Stato.

  • Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (Strasburgo, 17/3/1978)

    «assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona, la cui estradizione è chiesta, il diritto a un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa»

    Consente l'estradizione in caso di condanna in contumacia se lo Stato richiedente fornisce garanzie adeguate per assicurare un nuovo processo che tuteli i diritti di difesa.

  • art. 51 legge n. 10.193 del 3/12/2009 (Albania)

    Prevede il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto; costituisce il meccanismo che rende efficace il diritto previsto dal Protocollo.

  • art. 147 codice di procedura penale (Albania)

    Norma interna albanese che contempla l'istituto della restituzione nel termine, strumento volto a garantire la possibilità di revisione per i condannati in contumacia.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n. 19226/2017; Sez. 6, n. 4977/2015; Sez. 6, n. 30884/2020)

    Costituisce orientamento consolidato che l'estradizione in caso di condanne in absentia è compatibile se è possibile ottenere un nuovo giudizio e che il rischio di ritorsioni private (es. vendette familiari legate al "kamun") non impedisce l'estradizione se non è riconducibile a politica o prassi statale.

Massime di principio

  • L'estradizione può essere concessa anche di fronte a una condanna in contumacia se lo Stato richiedente offre garanzie concrete per un nuovo processo che tuteli i diritti di difesa; verificare sempre la sussistenza di meccanismi di revisione giudiziaria nell'ordinamento richiedente.
  • Il divieto di estradizione per rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali (art. 705 c.p.p./art. 3 CEDU) opera solo quando il rischio derivi da scelte o politiche dello Stato richiedente, non per fattori riconducibili a azioni private (es. vendette familiari).
  • Quando si contesta un'estradizione per sentenza contumaciale, è essenziale ottenere dall'autorità richiedente garanzie formali (es. dal Ministro della giustizia) che consentano la riapertura del procedimento o il riesame nel merito.
  • Nel valutare rischi connessi a pratiche culturali o consuetudinarie (es. "kamun"), distinguere tra violazioni sistemiche/state-condotte e eventi di natura privata; solo le prime ostano normalmente all'estradizione.
  • In casi analoghi conviene richiedere espressamente misure cautelari e garanzie scritte prima dell'esecuzione dell'estradizione (documentazione sulle procedure di riesame, accesso alla difesa, tutele processuali), e valorizzare eventuali precedenti giurisprudenziali favorevoli.
  • Se sussistono elementi di persecuzione statale o rischio concreto di pene o trattamenti inumani da parte dello Stato richiedente, il rimedio più efficace è l'invocazione dell'art. 3 CEDU e la richiesta di un accertamento puntuale delle condizioni nel Paese di destinazione.

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