Cassazione Penale, Sentenza n. 897/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello trattato con procedimento cartolare, della condanna inflitta con abbreviazione dal GUP per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 545 c.p.p. per non corretta pubblicazione della motivazione contestuale (fu notificato solo il dispositivo via PEC, senza la motivazione), con presunta lesione del diritto di difesa; (2) violazione degli artt. 414 e 415 c.p.p.: si censurava la riapertura delle indagini dopo archiviazione per "ignoti" senza autorizzazione del GIP; (3) vizi di motivazione e manifesta illogicità ex art. 192 c.p.p. sulla valutazione della prova indiziaria (si contestava che l'accertamento dattiloscopico non fosse corroborato da altre prove dichiarative).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: il primo motivo è manifestamente infondato perché l'irregolarità nella pubblicazione (contrasto apparente tra art. 23-bis D.L. 137/2020 e art. 545 c.p.p.) non comporta nullità della sentenza e il ricorrente non ha dimostrato un danno concreto al diritto di difesa (es. contrazione dei termini per impugnare). Il secondo motivo è infondato in diritto: è consolidato l'orientamento per cui, dopo archiviazione per "ignoti", il P.M. può riaprire le indagini e passare il fascicolo da "ignoti" a "noti" senza autorizzazione del GIP; pertanto non v'è illegittimità. Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità e reiterazione delle censure già disattese in appello: la Corte ha ritenuto pienamente idoneo il riscontro dattiloscopico (17 punti di corrispondenza) come prova piena, che non richiede corroborazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23-bis, comma 3
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'art. 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti
Stabilisce che nei giudizi di appello trattati con procedura cartolare sia comunicato alle parti il solo dispositivo; la Corte ha rilevato il contrasto con art. 545 c.p.p. ma ha ritenuto che la comunicazione limitata del solo dispositivo non determini di per sé nullità della sentenza, salvo concreto pregiudizio.
Codice di procedura penale, art. 545
Norma sulla pubblicazione/lettura in udienza della motivazione contestuale: la Corte ha osservato che la violazione delle previste modalità di pubblicazione non è sanzionata con nullità e incide solo sul decorso dei termini di impugnazione; occorre provare un pregiudizio concreto per dedurne lesione del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 544, comma 1
Richiamato nel contesto della motivazione contestuale; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale rispetto alle modalità di pubblicazione non comporti nullità.
Codice di procedura penale, art. 414
Regola la necessità dell'autorizzazione del GIP per determinate attività investigative su persone già individuate: la Corte ha distinto il caso delle indagini su persone note da quello contro "ignoti", ritenendo non applicabile il regime autorizzatorio quando le indagini erano state originariamente archiviate perché gli autori erano ignoti.
Codice di procedura penale, art. 415
Norma relativa all'archiviazione per ignoti: la Corte ha confermato che l'archiviazione per ignoti legittima il congelamento delle indagini senza precludere successive attività investigative e la riapertura senza preventiva autorizzazione del GIP.
Codice di procedura penale, art. 192
Norma generale sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova indiziaria esposta in appello sia stata adeguata e non manifesta illogica; in particolare ha riconosciuto la piena efficacia probatoria dell'esito dattiloscopico con 17 corrispondenze.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma che regola i vizii di inammissibilità per aspecificità dei motivi di impugnazione: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il motivo reiterativo e non confrontato puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 616
Riguarda la condanna per gravame infondato o colpevolezza nella determinazione della causa dell'inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa.
Massime di principio
- La comunicazione alle parti del solo dispositivo in appelli cartolari (ex D.L. 137/2020) non produce automaticamente la nullità della sentenza: chi impugna deve dimostrare un pregiudizio concreto (es. compressione dei termini) per ottenere tutela.
- Dopo un'archiviazione per "ignoti" il Pubblico Ministero può riaprire le indagini e trasformare il fascicolo da "ignoti" a "noti" senza preventiva autorizzazione del GIP; il regime autorizzatorio dell'art. 414 c.p.p. tutela la posizione di chi è già stato individuato e sottoposto ad indagini.
- I motivi di cassazione che riproducono pedissequamente le censure già proposte in grado di appello e non confrontano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata sono soggetti a inammissibilità per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
- L'esito positivo di accertamenti dattiloscopici con un numero significativo di punti caratteristici (es. 16-17 corrispondenze) può costituire prova piena della presenza dell'imputato sul luogo del reato e non richiede necessariamente riscontri probatori dichiarativi aggiuntivi, salvo prova contraria.
- Per evitare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende) in Cassazione è opportuno proporre motivi specifici, non reiterativi, e mostrare il pregiudizio concreto derivante da eventuali irregolarità procedurali.
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