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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29931/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando un "errore di fatto" della Corte di cassazione nella pronuncia impugnata. In particolare: per Castiglione e Di Spirito si censurava la decisione che ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado e, per Castiglione, anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante fatti processuali che la difesa riteneva significativi; per Esposito si contestava l'aspecificità del rigetto del ricorso, l'illogicità della motivazione d'appello (adesione a dichiarazioni del collaboratore Pirozzi) e la mancata considerazione di conversazioni/intercettazioni ritenute non incriminanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il rimedio ex art. 625-bis è limitato agli "errori percettivi" o svista nella lettura degli atti e non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti o degli apprezzamenti valutativi compiuti dalla Corte di legittimità. Le censure dei ricorrenti sono state ritenute meri tentativi di rimettere in discussione valutazioni di merito o argomentazioni della Cassazione, non errori percettivi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ("Associazione Mutua Consuma").

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è ammesso solo per errore percettivo (svista) nella lettura degli atti della Corte di legittimità; non è strumento per rivedere valutazioni o decisioni di merito o di logica giudiziale.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002 (Basile P.)

    Definizione e limiti dell'errore di fatto: errore percettivo causato da svista o equivoco nella lettura degli atti; esclusione degli errori di giudizio/valutativi e di interpretazione normativa dall'ambito del rimedio.

  • Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 (Dema)

    Conferma che il ricorso per errore materiale o di fatto non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova quale valutazione, essendo lo strumento finalizzato a rimuovere vizi percettivi.

  • Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 (Spadini)

    Inammissibilità del ricorso quando l'errore denunciato abbia natura valutativa sebbene poggi su un substrato fattuale correttamente percepito.

  • Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013 (Toscano)

    Se il giudice di legittimità ha censito e trattato un motivo, l'omesso esame esplicito di deduzioni non significa necessariamente errore percettivo: le deduzioni possono essere ritenute tacitamente valutate e disattese.

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Ribadito che il ricorso straordinario non può essere usato per rimediar e a omissioni valutative o per formulare nuovi giudizi critici sulle scelte argomentative del giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi concreti (svista/omissione materiale nell'esame degli atti) e non per contestare valutazioni o la logica argomentativa del giudice di legittimità.
  • Non è possibile ottenere con il rimedio una rivalutazione delle prove o delle argomentazioni: le critiche valutative devono essere proposte nei gradi ordinari di impugnazione, non con il ricorso per errore di fatto contro la Cassazione.
  • Se la Corte di cassazione ha comunque censito e trattato un motivo, l'assenza di una risposta dettagliata a tutte le deduzioni non configura automaticamente un errore percettivo; va dimostrata una svista oggettiva che abbia influenzato il processo decisionale.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto è necessario documentare in modo chiaro e circostanziato l'esistenza di una concreta omissione o svista percettiva nell'atto impugnato; l'assenza di ciò espone al rigetto e a sanzioni pecuniarie.
  • In presenza di valutazioni contrapposte su elementi di prova (es. credibilità di collaboratori, interpretazione di intercettazioni) il rimedio straordinario è inadeguato: tali questioni restano dominio della valutazione giudiziale ordinaria.

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