Cassazione Penale, Sentenza n. 4279/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto (6/03/2023) di sostituzione del giudice designato (dott. Claudio Cozzella) con la dott.ssa Caterina Internandi per i giorni 7-8/03/2023. Il ricorrente deduceva violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), delle norme sulle assegnazioni e sulla ricusazione (artt. 37, 39, 42 cod. proc. pen.) e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la sostituzione sarebbe servita ad aggirare una istanza di ricusazione già proposta, a consentire la celebrazione dell'udienza preliminare prima della decisione sulla ricusazione e a determinare un pregiudizio all'apparenza di imparzialità del giudice; contestava inoltre la fissazione di una data d'udienza nota prima della celebrazione come elemento sospetto di preclusione del corretto esercizio delle garanzie difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il decreto impugnato ha natura meramente organizzativa e, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., non è impugnabile in cassazione salvo che sussista abnormità. Non è stata dimostrata abnormità o sviamento di potere: la sostituzione è stata adottata per un impedimento grave e temporaneo del giudice originario e risulta conforme alle previsioni tabellari; la fissazione della data d'udienza conforme ai calendari non prova pregiudizio valutativo; non ricorreva nullità derivata dalla violazione delle norme di assegnazione poiché queste non incidono sulla 'capacità' generica del giudice, salvo casi extra ordinem volti a creare un giudice ad hoc. Conseguentemente, ricorso inammissibile e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte tuttavia ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni di tassatività delle impugnazioni e natura organizzativa del provvedimento impugnato
art. 25 Cost.
Principio del giudice naturale invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione alla luce della legittimità della sostituzione disposta secondo le tabelle e le regole organizzative
Norma sulla ricusazione; la difesa sosteneva che la sostituzione fosse un mezzo per aggirare la ricusazione, ma non è stata dimostrata la volontà di eludere la procedura né l'esistenza di una designazione arbitraria del giudice
Norma su competenze e attribuzioni nell'organizzazione giudiziaria richiamata nella doglianza circa la regolarità delle assegnazioni; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita inosservanza senza prova di violazione delle regole tabellari
Norma relativa alla destinazione dei magistrati ed alla composizione dei ruoli; la Corte ha affermato che l'inosservanza delle norme organizzative non costituisce di per sé nullità a meno che non configuri arbitrio extra ordinem
Limita la tassatività delle impugnazioni: i provvedimenti meramente organizzativi (come la sostituzione del magistrato per impedimento temporaneo) non sono impugnabili in Cassazione, salvo che si tratti di provvedimenti abnormi
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce le ipotesi di nullità degli atti processuali se incide sulla capacita' del giudice; la Corte ha ribadito che le norme di assegnazione non rientrano nella 'capacità' generica salvo i casi di arbitrio nella designazione
art. 33, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Distinzione tra capacità 'generica' (requisiti per l'esercizio della funzione) e capacità 'specifica' (regolarità della costituzione del giudice nel singolo processo); la violazione delle regole di assegnazione attiene alla capacità specifica e non determina automaticamente nullità
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre il pagamento di 3.000 euro
art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo e a un giudice imparziale; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non emergesse violazione alla luce della regolare sostituzione e dell'assenza di elementi di pregiudizio concreto o apparenza di parzialità
Massime di principio
- I provvedimenti meramente organizzativi di sostituzione di un magistrato per impedimento temporaneo sono normalmente non impugnabili in Cassazione per effetto dell'art. 568 cod. proc. pen.; il rimedio in Cassazione è ammesso solo se sussiste abnormità (sviamento di potere o intento di creare un giudice ad hoc).
- Per ottenere l'annullamento di una sostituzione occorre dimostrare specificamente l'arbitrarietà della designazione (extra ordinem) o che la scelta abbia avuto lo scopo di costituire un giudice 'ad hoc' fuori dalle previsioni tabellari; mere ipotesi o sospetti non sono sufficienti.
- L'esistenza di una istanza di ricusazione pendente non impedisce automaticamente la sostituzione del giudice, se la sostituzione è effettuata in conformità alle regole organizzative e tabellari; se invece la sostituzione è strumentale alla elusione della ricusazione, può configurare motivo di impugnazione se provata.
- La violazione delle norme di assegnazione incide sulla regolarità specifica del giudice, ma determina nullità degli atti solo se incide sulla 'capacità' generica del giudice o si concretizza in un arbitrio tale da privare la decisione della caratteristica di giudice previsto dalla legge.
- La fissazione di una data d'udienza conforme ai calendari del tribunale, anche se nota anteriormente, non costituisce di per sé prova di pregiudizio o pre-decisione; per sostenere la parzialità occorrono elementi concreti di condotta e decisione anticipata.
- In caso di dubbi su sostituzioni o assegnazioni, è consigliabile: (a) produrre immediatamente prove concrete dell'arbitrarietà o della violazione tabellare; (b) esercitare i rimedi processuali disponibili (ricusazione, opposizioni nelle sedi previste, impugnazioni specifiche degli atti viziati); (c) considerare il rischio di condanna alle spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
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