Cassazione Penale, Sentenza n. 38776/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5795/12.12.2018 emessa in assenza dell'imputato. Il ricorrente contestava che non fosse configurabile un'ipotesi di conoscenza effettiva del processo: la vocatio in iudicium era stata notificata a mezzo servizio postale presso un luogo non corrispondente alla residenza dell'imputato e la notifica si era perfezionata con la sola compiuta giacenza senza ritiro; inoltre era presente solo un difensore d'ufficio con il quale non era mai instaurato rapporto. La Corte di appello aveva invece ritenuto che la notifica formale fosse sufficiente e che l'imputato si fosse sottratto volontariamente al processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. La Cassazione ha censurato la Corte di appello per non aver adeguatamente verificato, nella decisione sulla dichiarazione di assenza, se la notificazione perfezionatasi mediante compiuta giacenza potesse ritenersi idonea a dare effettiva conoscenza dell'atto o se fosse necessario procedere a nuova notificazione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.; ha altresì rilevato che non vi sono nel provvedimento impugnato elementi certi che dimostrino la volontaria sottrazione dell'imputato al processo. Pertanto è stato disposto il rinvio affinché siano esaminate tutte le circostanze concrete rilevanti e valutata correttamente l'istanza di rescissione.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente quale titolo per chiedere la rescissione del giudicato formatosi per procedimento celebrato in assenza dell'imputato. La decisione della Cassazione conferma che l'istanza di rescissione richiede un'attenta valutazione della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Disciplina la dichiarazione di assenza e richiede, oltre alla regolarità formale delle notificazioni, la verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la mera regolarità formale della notificazione non equivale di per sé a conoscenza, specie se la notifica si è perfezionata con compiuta giacenza senza ritiro.
Prevede l'ipotesi di nuova notificazione quando la conoscenza effettiva dell'atto è dubbia o non verificata. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello dovesse valutare se la notifica perfezionatasi per compiuta giacenza richiedesse, in concreto, l'esecuzione di una nuova notificazione ai sensi di questa norma prima di dichiarare l'assenza come volontaria.
Massime di principio
- La regolarità formale della notificazione non è automaticamente equivalente alla "effettiva conoscenza" del processo: la notifica avvenuta tramite compiuta giacenza senza ritiro richiede accertamenti ulteriori.
- Prima di dichiarare che l'imputato si è sottratto volontariamente al processo, il giudice deve valutare tutte le circostanze concrete (indirizzo effettivo, modalità di notifica, presenza o rapporto con il difensore, eventuali impedimenti oggettivi) e non basarsi solo sulla mera perfezione formale della notifica.
- Quando vi siano dubbi sull'effettiva conoscenza, il giudice dovrebbe considerare la necessità di una nuova notificazione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. o comunque acquisire elementi probatori che dimostrino la ricezione dell'atto da parte dell'imputato.
- La presenza di un difensore d'ufficio non è di per sé prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, specie se non risulta un rapporto effettivo o una comunicazione tra difensore e assistito.
- In procedimento volto alla rescissione del giudicato (art. 629-bis), il ricorrente deve allegare circostanze che rendano verosimile la mancata conoscenza, ma il giudice deve attivare tutti gli accertamenti necessari prima di escludere l'incolpevolezza della mancata partecipazione.
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