Cassazione Penale, Sentenza n. 15082/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato articolato in cinque motivi: (1) nullità del decreto di citazione per omesso interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.: contestazione sulla natura e decorrenza del termine di 20 giorni (dies a quo dalla notifica o dal rilascio delle copie) e sulla natura ordinatoria del termine con conseguente obbligo del P.M. di consentire l'interrogatorio richiesto prima dell'esercizio dell'azione penale; (2) omissione della nomina di curatore speciale dopo la sospensione ex art. 71 c.p.p. e nullità degli atti successivi; (3) mancata revoca espressa dell'ordinanza di sospensione della capacità processuale e conseguente inesistenza di un provvedimento che incida sullo status processuale; (4) vizio di motivazione nella preferenza della perizia del prof. Dell'Osso rispetto ad altre perizie psichiatriche, senza confronto critico; (5) mancata acquisizione di una prova decisiva ex art. 495 c.p.p. (contraddittorio con i periti d'ufficio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato la natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 415-bis c.p.p., con conseguente obbligo del P.M. di procedere all'interrogatorio richiesto dall'indagato se la richiesta è stata proposta prima dell'esercizio dell'azione penale; la mancata effettuazione dell'interrogatorio costituisce nullità a regime intermedio lesiva del diritto di difesa, tempestivamente eccepita nel caso di specie. Per tali ragioni la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, della sentenza di primo grado e del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. Gli altri motivi non sono stati decisi nel merito perché il primo è risultato assorbente.
Norme richiamate
L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
La Corte ha ritenuto che il termine di cui al comma 3 sia di natura ordinatoria: le facoltà difensive possono essere esercitate fino all'atto di esercizio dell'azione penale e, se l'indagato chiede l'interrogatorio prima del rinvio a giudizio, il P.M. deve procedervi; la mancata osservanza integra nullità a regime intermedio.
art. 552, comma 2 cod. proc. pen.
Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
Collega la validità del decreto di citazione all'esatta osservanza dell'avviso e, se richiesto, dell'invito all'interrogatorio; la Corte ha richiamato la norma per sostenere l'invalidità del decreto di citazione formatosi in difetto dell'interrogatorio richiesto.
art. 181, comma 2 cod. proc. pen.
Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
La Corte ha applicato il principio della tempestività dell'eccezione: la nullità a regime intermedio deve essere sollevata nei termini relativi, e nel caso di specie l'eccezione è stata ritenuta tempestiva.
art. 185, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio della regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo: essendo nullo il decreto di citazione, gli atti successivi sono invalidi e la sentenza va annullata con trasmissione degli atti.
Norma sulla sospensione per incapacità d'intendere e di volere e sulla necessità di tutelare la partecipazione dell'imputato al processo; la difesa aveva dedotto omissione nella nomina del curatore speciale, ma la Corte non ha deciso questa questione essendo assorbita dalla decisione sul primo motivo.
Richiamata dalla difesa come norma che consente l'assunzione di prova decisiva; la questione è stata sollevata ma non risolta perché il primo motivo ha avuto effetto assorbente.
art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 § 3 lett. b) CEDU
Richiamate a fondamento costituzionale e convenzionale del diritto di difesa e del diritto a prepararla efficacemente: la Corte le ha utilizzate per motivare la tutela del diritto di essere interrogato e del contraddittorio prima dell'esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415-bis c.p.p. ha natura ordinatoria: le facoltà difensive previste possono essere esercitate fino al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale; se l'indagato richiede l'interrogatorio prima del rinvio a giudizio, il P.M. è tenuto a procedere.
- La mancata esecuzione dell'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'avviso ex art. 415-bis costituisce nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, invalida gli atti successivi, compreso il decreto di citazione a giudizio.
- Le nullità degli atti delle indagini preliminari devono essere eccepite tempestivamente secondo i termini di cui agli artt. 181 e 491 c.p.p.; la mancata eccezione nei termini comporta decadenza.
- Quando una nullità incide sul decreto di citazione, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento degli atti successivi e la regressione del procedimento allo stato in cui è sorto l'atto nullo, con rimessione degli atti all'autorità competente per i provvedimenti consequenziali.
- Le questioni relative alla capacità processuale e alla nomina di un curatore speciale (art. 71 c.p.p.) sono rilevanti e vanno adeguatamente motivate e formalmente disposte; tuttavia, tali profili possono restare non decisi se sussiste un vizio procedurale ancor più rilevante e assorbente.
- In fase difensiva è strategico eccepire tempestivamente nullità proceduralmente rilevanti e preservare richieste istruttorie (es. contraddittorio con periti d'ufficio), ma occorre altresì valutare la priorità dei profili: un vizio procedurale preliminare può rendere superfluo il giudizio su altri vizi sostanziali.
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