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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29771/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’INPS, gestione ex ENPALS, con particolare riferimento alla quota B del trattamento spettante a un lavoratore dello spettacolo. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo non applicabile al caso la decadenza triennale introdotta o estesa dalla novella dell’art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1970, e aveva inoltre ritenuto fondata la pretesa di computare la quota B senza applicare il massimale pensionabile previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. La corte d’appello aveva accolto parzialmente l’appello dell’INPS solo sul tema della decadenza mobile, applicandola ai ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda, ma aveva confermato per il resto la decisione di primo grado. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile dovesse trovare applicazione anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha replicato, anche prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’interpretazione seguita dalla Corte di merito e della giurisprudenza di legittimità, per asserito contrasto con i criteri della legge delega in tema di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha ribadito la continuità dell’orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente, osservando che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile non contrasta con il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, letto nel contesto dell’intero sistema previdenziale di favore riservato ai lavoratori dello spettacolo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971

    il massimale pensionabile ivi previsto si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, limitando la retribuzione giornaliera pensionabile nella parte eccedente

  • art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997

    non abroga il limite massimo retributivo giornaliero previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, né per espressa previsione né per incompatibilità

  • art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

    ha modificato il limite dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 senza eliminarne la operatività

  • art. 2, comma 22, lett. a), della l. n. 335 del 1995

    il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate

  • art. 38 Cost.

    la disciplina previdenziale deve assicurare adeguatezza e proporzionalità della tutela, ma può operare in un sistema complessivamente favorevole per gli iscritti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare anche dopo gli interventi normativi successivi, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insussistente nel caso esaminato.
  • Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile è elemento coessenziale della disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo e può convivere con un sistema previdenziale che, nel suo complesso, risulti più favorevole rispetto a quello generale.
  • Il principio di commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza aritmetica tra contributi versati e prestazioni ottenute; la valutazione va compiuta considerando l’intero assetto del sistema assicurativo e le sue finalità costituzionali.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda su una lettura della norma che la giurisprudenza considera già compatibile con i parametri costituzionali e con la struttura complessiva della disciplina previdenziale di settore.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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