Cassazione Civile, Ordinanza n. 29771/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’INPS, gestione ex ENPALS, con particolare riferimento alla quota B del trattamento spettante a un lavoratore dello spettacolo. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo non applicabile al caso la decadenza triennale introdotta o estesa dalla novella dell’art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1970, e aveva inoltre ritenuto fondata la pretesa di computare la quota B senza applicare il massimale pensionabile previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. La corte d’appello aveva accolto parzialmente l’appello dell’INPS solo sul tema della decadenza mobile, applicandola ai ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda, ma aveva confermato per il resto la decisione di primo grado. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile dovesse trovare applicazione anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha replicato, anche prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’interpretazione seguita dalla Corte di merito e della giurisprudenza di legittimità, per asserito contrasto con i criteri della legge delega in tema di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha ribadito la continuità dell’orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente, osservando che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile non contrasta con il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, letto nel contesto dell’intero sistema previdenziale di favore riservato ai lavoratori dello spettacolo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971
il massimale pensionabile ivi previsto si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, limitando la retribuzione giornaliera pensionabile nella parte eccedente
art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997
non abroga il limite massimo retributivo giornaliero previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, né per espressa previsione né per incompatibilità
art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997
ha modificato il limite dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 senza eliminarne la operatività
art. 2, comma 22, lett. a), della l. n. 335 del 1995
il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate
art. 38 Cost.
la disciplina previdenziale deve assicurare adeguatezza e proporzionalità della tutela, ma può operare in un sistema complessivamente favorevole per gli iscritti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare anche dopo gli interventi normativi successivi, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insussistente nel caso esaminato.
- Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile è elemento coessenziale della disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo e può convivere con un sistema previdenziale che, nel suo complesso, risulti più favorevole rispetto a quello generale.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza aritmetica tra contributi versati e prestazioni ottenute; la valutazione va compiuta considerando l’intero assetto del sistema assicurativo e le sue finalità costituzionali.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda su una lettura della norma che la giurisprudenza considera già compatibile con i parametri costituzionali e con la struttura complessiva della disciplina previdenziale di settore.
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