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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19046/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: in particolare ha contestato la valutazione del "tempo silente" intercorso tra i fatti (agosto 2024) e l'applicazione della misura, sostenendo che tale intervallo avrebbe dovuto far ritenere venute meno le esigenze cautelari; ha inoltre dedotto l'assenza di elementi idonei a dimostrare la prosecuzione dell'attività delinquenziale, la marginalità ed episodicità del suo ruolo nel sodalizio, la vetustà dei precedenti specifici e la scarsa rilevanza del suo apporto all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato una valutazione complessiva degli elementi di pericolosità: il Tribunale ha ritenuto non dirimente il "tempo silente" (anche perché ritenuto non di rilevante entità) e ha considerato determinanti altri elementi quali il contributo fornito dalla Tribelli anche durante il periodo di arresti domiciliari del capo del sodalizio (Mohamed Bougrine), la sua ecletticità criminale (ospitare altri sodali, sostituirsi ad altri pusher), e la presenza di due precedenti penali specifici. Secondo la Cassazione la motivazione è congrua e immune da vizi logici, pertanto non sindacabile in sede di legittimità. È stata inoltre condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1‑bis c.p.p.

    norma procedurale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato in forma cartolare; non incide sul merito della decisione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    natura del vizio dedotto in cassazione (motivi di impugnazione relativi alla motivazione della decisione di merito); la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito secondo i criteri di legge

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

    norma richiamata per gli adempimenti esecutivi a seguito della pronuncia (c.d. comunicazioni alla cancelleria)

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024 (Monticelli)

    principio richiamato secondo il quale, nei delitti associativi collegati al narcotraffico, la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari richiede elementi idonei a superare ragionevoli dubbi; il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura può essere valutato ma da solo non è sufficiente

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021 (Amato)

    ulteriore principio che sottolinea la necessità di una valutazione complessiva (fattore temporale, contesto socio‑ambientale, personalità e condizioni di vita) e che la mera rescissione del vincolo associativo non è di per sé sufficiente a far venire meno la presunzione di attualità

Massime di principio

  • Il "tempo silente" tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare è un elemento rilevante ma non decisivo: da solo non basta a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati associativi legati al narcotraffico.
  • Per escludere l'attualità delle esigenze cautelari occorre una valutazione complessiva che congiuntamente consideri fattore temporale, contesto socio‑ambientale, personalità e condizioni di vita dell'indagato e la effettiva interruzione del vincolo associativo.
  • La prova contraria alla presunzione iuris tantum deve essere particolarmente forte e idonea a eliminare ragionevoli dubbi: elementi episodici o la sola vetustà dei precedenti possono risultare insufficienti se persistono indizi di continuità o capacità delinquenziale.
  • Comportamenti tenuti durante periodi di misura cautelare precedenti del capo o la disponibilità a svolgere ruoli diversi nel sodalizio (es. ospitare sodali, sostituire pusher) aggravano la valutazione di pericolosità e rendono più difficile ottenere il superamento della presunzione cautelare.
  • In sede di impugnazione è strategico fornire elementi concreti e documentati che dimostrino la cessazione o l'irreversibilità del vincolo associativo (es. prova di interruzione dei contatti, prova di attività lecite stabili, testimonianze credibili), nonché circostanze personali e sociali che riducano la prognosi di pericolosità.

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