Cassazione Civile, Sentenza n. 11487/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente equa riparazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, con ricorso depositato il 30 gennaio 2015 presso la Corte d’appello di Firenze ai sensi della L. n. 89/2001, il pagamento di Euro 1.250,00 per l’eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione iniziato nel maggio 2010 davanti alla Corte d’appello di Perugia e protrattosi fino al luglio 2014, comprendendo il giudizio di cognizione e la successiva esecuzione. Il magistrato designato accolse parzialmente la domanda il 12 marzo 2015. In seguito all’opposizione del Ministero ai sensi dell’art. 5-ter della L. n. 89/2001, la Corte d’appello di Firenze accolse l’opposizione: dichiarò decaduta la domanda relativa alla cognizione, perché proposta oltre sei mesi dalla sentenza della Cassazione del 7 dicembre 2012, e si dichiarò territorialmente incompetente sulla domanda riferita all’esecuzione, indicando la Corte d’appello di Perugia; condannò inoltre la richiedente alle spese. La ricorrente propose tre motivi. Con il primo sostenne che cognizione ed esecuzione dovessero essere considerate un unico procedimento e censurò sia la separazione delle fasi sia la contemporanea decisione di merito su una parte della domanda e declaratoria d’incompetenza sull’altra, richiamando la L. n. 89/2001 e gli artt. 38 e 50 c.p.c. Con il secondo contestò la decadenza, affermando che il termine dovesse decorrere dalla definitività dell’intero procedimento, inclusa la fase esecutiva. Con il terzo contestò la condanna alle spese e la liquidazione di Euro 1.000,00, ritenuta sproporzionata rispetto ai minimi e massimi tariffari dedotti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19883/2019, e ha assorbito il terzo motivo sulle spese. Ha affermato che la fase di cognizione che riconosce l’indennizzo a carico dello Stato e la fase esecutiva eventualmente intrapresa contro lo Stato vanno considerate unitariamente ai fini del termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, il quale decorre dalla definitività della fase esecutiva. Ai fini del computo della durata indennizzabile, tuttavia, non si include l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione; quest’ultima fase inizia con la notificazione del pignoramento e termina con la definitività della soddisfazione del credito. Per individuare il giudice territorialmente competente, nel regime applicabile ratione temporis, rileva il distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio presupposto. La Corte ha cassato il decreto e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione e per la rinnovata regolamentazione delle spese delle fasi precedenti.
Norme richiamate
Quanto alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze nell’impugnato decreto, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva eventualmente intrapresa per ottenere dallo Stato il pagamento dell’indennizzo, poiché cognizione ed esecuzione sono considerate unitariamente.
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia, peraltro, con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
La fase esecutiva rilevante per la durata indennizzabile decorre dalla notificazione del pignoramento e si conclude quando diviene definitiva la soddisfazione del credito. Non costituisce invece tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione.
In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.
Per la domanda relativa a un giudizio presupposto unitario, composto da cognizione e dalla correlata esecuzione contro lo Stato, la competenza territoriale si determina considerando il distretto della corte d’appello nel quale ha sede il giudice presso cui è stato introdotto quel giudizio.
Massime di principio
- Ai fini del termine di decadenza per la domanda di equa riparazione, la cognizione che accerta il diritto all’indennizzo contro lo Stato e la successiva fase esecutiva eventualmente intrapresa per conseguirlo costituiscono un procedimento unitario; il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva.
- Ai fini del computo della durata del processo rilevante per l’indennizzo, la fase esecutiva contro lo Stato inizia con la notificazione dell’atto di pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito diviene definitiva. L’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non è tempo del processo.
- Nel regime ratione temporis dell’art. 3 della L. n. 89/2001, la competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione relativa a un giudizio presupposto unitario, articolato in cognizione e correlata esecuzione contro lo Stato, si individua in base al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto il giudizio presupposto.
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