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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23725/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società debitrice ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificato da soggetti che agivano quali cessionari di crediti di una società in liquidazione, sulla base di una sentenza che aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo. La debitrice ha dedotto la nullità del precetto perché, pur richiamando la sentenza resa sull'opposizione, non indicava il decreto ingiuntivo opposto in modo completo e, in particolare, non faceva menzione del provvedimento che ne aveva dichiarato l'esecutorietà né dell'apposizione della formula esecutiva, requisiti ritenuti necessari dall'art. 654, secondo comma, c.p.c. Il Tribunale ha respinto l'opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che il contenuto complessivo del precetto consentisse comunque di individuare il titolo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 654, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la fattispecie fosse sovrapponibile a quella in cui la Corte ha ritenuto insufficiente un richiamo indiretto al titolo, e che le omissioni del precetto non potessero essere colmate dal riferimento alla sentenza notificata unitamente all'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il precetto si fonda su un decreto ingiuntivo opposto e poi confermato con sentenza di rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo e il precetto deve comunque fare menzione del provvedimento che ne ha dichiarato l'esecutorietà, dell'apposizione della formula esecutiva e della data di notifica del decreto. Il semplice richiamo alla sentenza notificata insieme al precetto non basta a colmare tali omissioni, perché le indicazioni richieste dal legislatore sono distinte e funzionali a garantire l'esatta individuazione del titolo e dell'obbligazione azionata. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio ad altro magistrato dello stesso Tribunale per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 654, secondo comma, c.p.c.

    fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva

    nel precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto o reso esecutivo ex post, devono risultare espressamente le indicazioni previste dalla norma; non è sufficiente un richiamo generico o indiretto ad altri atti

  • art. 480, secondo comma, c.p.c.

    indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo

    il precetto deve contenere la data di notifica del decreto ingiuntivo per consentire al debitore l'individuazione inequivoca del titolo e del relativo comando

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità contro la sentenza di merito

  • art. 642 c.p.c.

    richiamato per affermare che, nelle ipotesi previste, l'esecutorietà del decreto può consolidarsi; ciò non muta la regola secondo cui il titolo resta il decreto

Massime di principio

  • Nel precetto fondato su decreto ingiuntivo deve risultare in modo espresso e non equivoco il titolo esecutivo posto a base dell'azione, con le indicazioni richieste dalla legge a tutela del debitore.
  • La menzione della sentenza resa sull'opposizione al decreto ingiuntivo non basta, di per sé, a sostituire le specifiche indicazioni concernenti il decreto, il provvedimento di esecutorietà e la formula esecutiva.
  • Quando il decreto ingiuntivo opposto viene confermato con sentenza di rigetto dell'opposizione, il titolo fondante l'esecuzione resta il decreto ingiuntivo, mentre la sentenza ha funzione di consolidamento dell'efficacia esecutiva e di eventuale titolo per ulteriori condanne.
  • Le diverse menzioni imposte dagli artt. 480 e 654 c.p.c. rispondono a funzioni distinte e non sono fungibili tra loro; un'interpretazione che ne consenta la sovrapposizione si tradurrebbe in interpretazione abrogante.
  • La sufficienza del contenuto del precetto va valutata in modo rigoroso, ma solo entro i limiti fissati dalla legge: il giudice di merito non può ritenere sanate omissioni essenziali mediante elementi non equivalenti o ricavabili solo indirettamente.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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