Ordinanza n. 630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento del Ministero dell'Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. Dalla decisione emerge che la controversia riguardava la mancanza del requisito dell'idoneità alloggiativa. L'appellante non ha contestato il rilievo, già evidenziato dal TAR, secondo cui anche la nuova dichiarazione di ospitalità redatta nel novembre 2025 si riferiva al medesimo immobile già utilizzato per la registrazione del primo ingresso di altri quaranta lavoratori. Sono pertanto emersi profili ostativi non superati neppure all'esito del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo sufficiente, ai fini dell'esclusione del fumus boni iuris, la pacifica mancanza del requisito dell'idoneità alloggiativa e la mancata contestazione, nell'appello, dell'ulteriore rilievo relativo all'utilizzo del medesimo immobile per la registrazione del primo ingresso di altri quaranta lavoratori. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, la mancata contestazione di un rilievo autonomamente idoneo a evidenziare l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell'impugnazione cautelare.
- La mancanza di un requisito sostanziale, ove riconosciuta come pacifica anche all'esito del contraddittorio procedimentale, esclude il fumus boni iuris necessario per ottenere la tutela cautelare.
- La produzione in giudizio di una nuova dichiarazione non supera il difetto del requisito sostanziale quando essa si riferisce al medesimo immobile già utilizzato, secondo gli accertamenti non contestati, per la registrazione del primo ingresso di un numero rilevante di lavoratori.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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