Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della sua condanna per violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e per furto aggravato, deducendo violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione. Sosteneva che il provvedimento di revoca della misura fosse da intendersi con efficacia retroattiva (ossia per insussistenza originaria dei presupposti), con conseguente irrilevanza penale della inosservanza contestata. In sostanza il ricorrente affermava che la revoca eliminava ex tunc la rilevanza penale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura reiterativa di doglianza già esaminata e manifestamente infondata. Ha confermato il principio secondo cui la revoca della misura disposta perché è venuto meno il requisito dell'attualità della pericolosità non ha efficacia retroattiva: non elimina la sussistenza ab origine degli elementi che giustificarono l'applicazione della misura e quindi non cancella la rilevanza penale delle inosservanze commesse anteriormente alla revoca. Nel caso concreto l'inosservanza contestata risale al 15/09/2017 mentre la revoca è stata disposta il 18/11/2017, per cui la condotta è rimasta penalmente rilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Invocato dal ricorrente rispetto alla revoca/modifica delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la revoca disposta per cessazione della pericolosità non comporta effetti retroattivi e non annulla la rilevanza penale di inosservanze commesse prima della revoca, salvo che la revoca non sia disposta per insussistenza originaria delle condizioni di applicazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17352 del 20/01/2020 (Maiello) e Sez. 5, n. 3057 del 05/10/1993 (Oliveri)
La Cassazione ha richiamato questi precedenti per affermare che la revoca per cessazione della pericolosità non produce effetti retroattivi e non rende penalmente irrilevanti le violazioni commesse anteriormente; solo la revoca per difetto ab origine produce efficacia retroattiva
Massime di principio
- Distinguere sempre la causa della revoca: se la revoca è disposta per 'insussistenza originaria' delle condizioni la pronuncia ha efficacia retroattiva; se è disposta per 'cessazione della pericolosità' ha efficacia ex nunc e non cancella reati o inosservanze commessi prima della revoca
- Valutare la data delle condotte contestate rispetto alla data del provvedimento di revoca: se la condotta è anteriore alla revoca, la revoca per cessazione della pericolosità non elimina la responsabilità penale
- La difesa che invoca l'irrilevanza penale per effetto di una revoca deve provare e dimostrare che la revoca è dovuta a insussistenza originaria (difetto ab origine) e non a sopravvenuta cessazione della pericolosità
- In presenza di dubbi sull'efficacia della revoca conviene chiedere espressa pronuncia sul carattere retroattivo della revoca e acquisire documentazione amministrativa/giudiziaria che attesti le ragioni della revoca
- La questione può essere rilevante anche ai fini della determinazione della pena: la revoca ex nunc non impedisce che siano valutate in diminuzione circostanze successive (es. buona condotta), ma non cancella il fatto penalmente rilevante antecedente
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