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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16462/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava, in primo luogo, che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente integrato la motivazione carente del giudice di primo grado nel merito, valorizzando elementi di prova non valutati in primo grado per compensare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese da 'Buda'. Sosteneva inoltre che il Tribunale avrebbe ritenuto non credibili le dichiarazioni dei testi (o che la Corte d'appello avrebbe operato un ribaltamento di decisione valutando l'attendibilità dei testimoni). Infine, con un terzo motivo, censurava la valutazione della recidiva utilizzata per escludere le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi infondati. Ha richiamato il principio devolutivo secondo cui il giudice di appello, come giudice del merito, può integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato nei limiti del devolutum e rivalutare il compendio probatorio risultante dagli atti, senza dover annullare il provvedimento per quel vizio. Nel caso di specie la Corte d'appello ha correttamente escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti di 'Buda' e, entro il devolutum, ha fondato la conferma della responsabilità su altri elementi presenti negli atti ma non valutati dal primo giudice. La Cassazione osserva inoltre che il Tribunale non aveva espresso un giudizio di attendibilità sui testimoni, quindi non c'è stato un illegittimo 'ribaltamento' operato in sede di appello. Anche il motivo relativo alla recidiva è stato ritenuto infondato.

Norme richiamate

  • art. 604 cod. proc. pen.

    L'art. 604 viene richiamato per evidenziare che le ipotesi di annullamento nel procedimento principale sono eccezionali rispetto al principio della plena cognitio; la Corte sottolinea che il ricorso all'annullamento per mera carenza motivazionale è limitato quando il giudice d'appello può integrare la motivazione nell'ambito del devolutum

  • Cass. Sez. VI, n. 1108 del 03/03/2000 (Galluccio) e Cass. Sez. VI, n. 21408 del 12/04/2023 (Fabbrocino)

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio devolutivo: il giudice d'appello, in quanto giudice del merito, ha piena cognizione entro i limiti del gravame e può valorizzare elementi probatori risultanti dagli atti anche se trascurati dal primo giudice; principio esteso anche alle misure di prevenzione e alle impugnazioni in materia di libertà personale

Massime di principio

  • Il giudice di appello è giudice del merito: entro il devolutum può integrare la motivazione carente del primo giudice e rivalutare il compendio probatorio emergente dagli atti, senza che ciò costituisca di per sé violazione di legge
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni autoaccusatorie non obbliga l'annullamento della decisione se esistono altri elementi di prova, utilmente valutabili in appello, che suffragano la responsabilità
  • Per sostenere un vizio per 'ribaltamento' di attendibilità dei testimoni il ricorrente deve dimostrare che l'appello ha ecceduto il devolutum o ha violato regole di garanzia; il semplice fatto che l'appello abbia valutato diversamente prove non è sufficiente
  • La valutazione della recidiva e l'uso di precedenti per escludere attenuanti generiche è legittima se adeguatamente motivata e riferita alla personalità criminale e alla storia dell'imputato
  • Nei giudizi cautelari e nelle misure di prevenzione si applicano analoghi limiti: l'appello può integrare valutazioni probatorie, ma non può introdurre fatti nuovi estranei al devolutum
  • Chi impugna dovrebbe specificare in modo puntuale in quale punto l'appello avrebbe ecceduto il devolutum o violato norme di garanzia, indicando la fonte normativa o probatoria che sarebbe stata illegittimamente valorizzata

Testo integrale

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