Cassazione Penale, Sentenza n. 7799/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca del passaggio in giudicato della sentenza del 04/10/2018 per violazione del diritto di difesa: sostiene che non era stata comunicata la rinuncia al mandato del difensore di fiducia e che il processo si era celebrato in costanza di legittimo impedimento derivante dalla sua detenzione sopravvenuta (4/10/2017) per altro procedimento; invoca la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. e denuncia violazione dell'art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse correttamente eseguito la precedente pronuncia di annullamento (sentenza n.12770/2021) verificando che la detenzione era sopravvenuta DOPO la regolare instaurazione del processo (dichiarazione di assenza) e che la detenzione non era stata comunicata al giudice, per cui non poteva costituire legittimo impedimento già noto all'autorità giudicante. La Corte ha ricordato che la detenzione di per sé non costituisce automaticamente causa di forza maggiore ai fini della restituzione del termine (art.175 c.p.p.) e che il ricorrente non ha dedotto in modo specifico e provato l'impossibilità di impugnare nei termini. Per legge (art. 606 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha rilevato violazione perché ha ritenuto che la detenzione sopravvenuta non fosse stata comunicata al giudice e che la regolare instaurazione del processo e la dichiarazione di assenza attestassero la conoscenza del procedimento
art. 666, comma 5, c.p.p.
Indicato dalla Corte di legittimità come potere da esercitare nel nuovo giudizio per verificare se la detenzione fosse stata acquisita e costituisse legittimo impedimento
La restituzione del termine per impugnare richiede l'allegazione e la prova di una causa di forza maggiore o di impossibilità effettiva: la detenzione, di per sé, non costituisce automaticamente causa di forza maggiore
Norma che regola gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata: Sez. 4, Sent. n. 45364/2003
Sez. 4, Sent. n. 45364 del 18/09/2003
Principio richiamato: la detenzione dell'imputato non configura automaticamente, di per sé, caso di forza maggiore ai fini della restituzione del termine
Giurisprudenza citata: Sez. 1, Sent. n. 41155/2011
Sez. 1, Sent. n. 41155 del 24/10/2011 (dep. 11/11/2011)
Principio secondo cui, se l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento, ha l'onere di attivarsi per informarsi sulle sentenze e, in mancanza di comprovate circostanze di forza maggiore, la richiesta di restituzione è infondata
Massime di principio
- La mera detenzione sopravvenuta non costituisce automaticamente causa di forza maggiore per ottenere la restituzione del termine per impugnare: occorre allegare e provare l'effettiva impossibilità ad impugnare
- Se la detenzione è sopravvenuta dopo la regolare instaurazione del processo (es. dopo la citazione/dichiarazione di assenza), il giudice può ritenere che l'imputato fosse comunque a conoscenza del procedimento salvo prova contraria
- Il difensore ha l'onere di comunicare tempestivamente gli impedimenti, ma anche l'imputato ha il dovere di mantenere contatti e di attivarsi per conoscere lo stato del procedimento; l'interruzione del rapporto di fiducia non vale automaticamente a dimostrare mancata conoscenza
- Per ottenere la restituzione ai sensi dell'art.175 c.p.p. è necessario un'argomentazione specifica e circostanziata che dimostri il nesso causale tra l'impedimento e l'impossibilità di proporre impugnazione
- In presenza di pronunce di annullamento della Cassazione che prescrivono specifiche verifiche, il giudice del rinvio deve documentare di avere eseguito quelle verifiche (es.: acquisizione della conoscenza della detenzione e valutazione del suo rilievo come impedimento)
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