Cassazione Penale, Sentenza n. 62/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del GIP che non aveva convalidato il nuovo arresto operato dopo che l'indagato, già arrestato per il possesso di involucri di cocaina/crack, aveva espulso in ospedale ulteriori involucri contenenti 214 mg di cocaina. Il GIP aveva ritenuto che la sostanza espulsa fosse parte di quella oggetto del primo arresto e quindi non costituisse una condotta autonoma di detenzione; che non ne fossero note con precisione la natura e la quantità; e che comunque si trattasse di fatto di lieve entità. Il PM ha impugnato tali motivazioni sostenendo che: 1) la natura e la quantità risultavano da una consulenza tecnica già a disposizione della polizia giudiziaria; 2) il reato di detenzione di stupefacenti ha natura permanente e perdura finché sussiste la disponibilità; 3) al giudice della convalida è richiesto un controllo ex ante, sulla base degli elementi noti o conoscibili alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto; pertanto gli operanti non potevano escludere che si trattasse di una nuova o ulteriore detenzione obbligatoria in flagranza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, dichiarando legittimo l'arresto. Ha ritenuto che il giudice della convalida debba effettuare un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, valutando gli elementi noti o conoscibili al momento dell'arresto. Nel caso concreto, dato che gli agenti non potevano sapere con certezza quando e in quale quantità la sostanza fosse stata ingerita né la sua esatta natura, non era irragionevole procedere a un nuovo arresto in quanto non poteva essere esclusa una condotta autonoma o protratta nel tempo. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e l'arresto è stato riconosciuto legittimo.
Norme richiamate
Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata; applicato per dichiarare legittimo l'arresto e sottrarre l'ordinanza del GIP all'efficacia.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012
Affermano il principio secondo cui il giudice della convalida compie un controllo di mera ragionevolezza, valutando gli elementi noti o conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto (valutazione ex ante); è sufficiente che sussista ragionevole motivo basato sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto.
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto deve valutare la legittimità dell'intervento della polizia giudiziaria in termini di mera ragionevolezza, considerando solo gli elementi noti o conoscibili dagli agenti al momento in cui hanno operato (valutazione ex ante).
- La detenzione di stupefacenti ha natura potenzialmente permanente: rileva la disponibilità nel tempo, per cui l'espulsione o la successiva acquisizione di sostanza può integrare un fatto autonomo se la disponibilità si è protratta o si è concretizzata in un momento diverso.
- Se, al momento dell'intervento, non è possibile escludere con ragionevole certezza che sia in corso una condotta ulteriore o diversa (per quantità, specie o momento di perfezionamento), l'arresto operato dalla polizia non è irragionevole e va in linea di principio convalidato.
- La presenza di una consulenza tecnica o di accertamenti che chiariscano natura e quantità rafforza la legittimità dell'arresto, ma il giudice della convalida deve comunque attenersi a quanto era o poteva essere noto agli agenti al momento dell'arresto, evitando valutazioni ex post che riscrivano i fatti alla luce di elementi emergenti successivamente.
- In situazioni analoghe è utile alla polizia documentare tempestivamente quali elementi fossero noti al momento dell'intervento (tempi, circostanze, informazioni ricevute) e acquisire, quando possibile, referti o pareri tecnici già prima dell'udienza di convalida per evitare contestazioni sulla conoscibilità degli elementi.
- Il rifiuto di convalidare può essere giustificato quando è chiaro e incontrovertibile, sulla base degli elementi disponibili agli agenti al momento, che non si è in presenza di una condotta autonoma o di ulteriore disponibilità: diversamente prevale la ragionevolezza dell'arresto.
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