Sentenza del 28/09/2016 n. 19117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.E. ha impugnato la sentenza della CTR della Campania n. 08/33/09, depositata il 9 febbraio 2009 e non notificata, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta indicato nel provvedimento. Contestava la notifica dell’avviso di accertamento presupposto: sosteneva, con il primo motivo, che prima di procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c. l’Amministrazione avrebbe dovuto cercarlo anche presso il luogo di lavoro comunicato nella dichiarazione IVA; con il secondo, censurava le modalità di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulla regolarità della notifica. La sentenza impugnata era soggetta all’art. 366-bis c.p.c., in forza della disciplina transitoria della legge n. 69 del 2009: per le censure riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. occorreva formulare specifici quesiti di diritto, assenti nel ricorso. La Corte ha quindi rigettato entrambe le censure per inammissibilità e condannato R.E. a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, come quesito di diritto del ricorso, manca del tutto, anche sotto l'aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l'autonoma interpretazione dell'illustrazione del motivo.
Nel regime applicabile al ricorso, i motivi di violazione di legge dovevano contenere un quesito di diritto espresso e autonomo. La Corte non può supplire alla sua mancanza ricostruendolo attraverso la lettura del motivo.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In particolare, i motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, devono essere corredati - sempre a pena di inammissibilità - da appositi "quesiti di diritto" contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiedeva, a pena d’inammissibilità, un quesito che riassumesse i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella alternativa invocata dal ricorrente, consentendo di enunciare un principio generale.
Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69
Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 09.02.2009 - ossia nel periodo compreso tra il (------) ed il (------), intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 - è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell'art. 366 - bis c.p.c.
La disciplina transitoria individuava il regime processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; in questo caso comportava l’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
La parte soccombente è condannata a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte.
Massime di principio
- Quando si applica il regime dell’art. 366-bis c.p.c., una censura per violazione o falsa applicazione di legge deve includere un quesito di diritto autonomo, chiaro e autosufficiente; la sua mancanza determina l’inammissibilità del motivo.
- Il quesito deve collegare i fatti decisivi, la regola adottata dal giudice di merito e la diversa regola proposta, così da permettere alla Corte di formulare un principio applicabile anche ad altri casi.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricavare un quesito mancante dalla lettura complessiva delle argomentazioni del ricorso.
- La decisione non stabilisce se la notifica dell’accertamento presso la residenza anagrafica fosse regolare né decide nel merito le questioni relative alle ricerche del destinatario o al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.: il ricorso è stato definito per una carenza formale dei motivi.
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