Cassazione Penale, Sentenza n. 23803/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda il diniego opposto dalla direzione di una casa circondariale all'acquisto, a spese del detenuto, di un frigorifero da collocare in cella. Il detenuto aveva proposto reclamo ex art. 35-bis ord. pen. deducendo che il diniego incideva sul diritto alla corretta conservazione degli alimenti e quindi sul diritto alla salute. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo, ritenendo non adeguata la soluzione alternativa della borsa frigo con blocchi refrigeranti e valorizzando l'istruttoria svolta. Il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo del DAP, ha invece riformato il provvedimento. Avverso tale decisione il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che il giudice di merito aveva trascurato gli esiti istruttori, che avrebbero evidenziato possibili problemi di efficacia della refrigerazione passiva e quindi rischi per la conservazione dei cibi; inoltre il provvedimento impugnato non avrebbe considerato l'assenza di problemi per l'ordine e la sicurezza, né la possibilità di collocare il frigorifero fuori dalla stanza di pernottamento. Infine richiamava una diversa decisione favorevole resa in altro caso analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse manifestamente infondato perché la procedura ex art. 35-bis ord. pen. è esperibile solo per inosservanza di disposizioni di legge o regolamento da cui derivi un attuale e grave pregiudizio ai diritti del detenuto; nel caso concreto, la limitazione all'uso del frigorifero costituiva una ragionevole modalità organizzativa dell'amministrazione, non idonea a comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute o alla sana alimentazione, essendo comunque garantita una modalità alternativa di conservazione dei cibi mediante borsa frigo con blocchi refrigeranti e restando centrale il vitto fornito dall'amministrazione. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte lo ha ritenuto non deducibile nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti ex art. 35-bis, essendo ammesso il ricorso solo per violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
violazione dell’art. 35 bis Ord. pen.
il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi ex art. 35-bis è ammesso solo per violazione di legge; la procedura è utilizzabile per l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento da cui derivi un attuale e grave pregiudizio ai diritti del detenuto
art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen.
art. 69 comma 6 lett. b) Ord. pen
il reclamo ex art. 35-bis opera quando l'amministrazione penitenziaria abbia violato disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento arrecando un grave pregiudizio al detenuto
art. 35 bis comma 4 bis ord. pen.
ex art. 35 bis comma 4 bis Ord. pen.
limita il ricorso per cassazione ai soli motivi di violazione di legge, escludendo il vizio di motivazione
richiamato in giurisprudenza come contesto in cui è legittimo il diniego dell'uso del frigorifero della sezione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in presenza di soluzioni alternative non lesive del diritto alla sana alimentazione
art. 26 luglio 1975, n. 354
la Corte richiama la legge sull'ordinamento penitenziario come fonte del diritto del detenuto azionabile con il reclamo ex art. 35-bis
art. 3.000 Cassa delle ammende
sanzione economica conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 35-bis ord. pen. il sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria è ammesso solo se tali scelte violano una disposizione dell'ordinamento penitenziario o del regolamento e determinano un pregiudizio attuale e grave al diritto del detenuto.
- Quando l'amministrazione appronta una modalità alternativa ragionevole di esercizio del diritto, il giudice deve verificare solo se il limite imposto incida sul nucleo essenziale del diritto stesso; se la limitazione riguarda aspetti non essenziali e mantiene intatta la possibilità di fruizione del diritto, il reclamo non può essere accolto.
- La conservazione degli alimenti mediante borsa frigo con blocchi refrigeranti può costituire una modalità organizzativa legittima e non lesiva del diritto alla salute o alla sana alimentazione del detenuto, ove sia funzionalmente idonea e non emerga una concreta compromissione del diritto.
- Nel giudizio di cassazione avverso i provvedimenti resi ex art. 35-bis ord. pen. non è deducibile il vizio di motivazione, essendo ammesso soltanto il vizio di violazione di legge.
- Deduzioni generiche o ipotetiche, come il richiamo a casi individuali diversi o a possibili problemi non dimostrati, non sono sufficienti a scalfire la motivazione che valorizzi esigenze organizzative e soluzioni alternative non lesive del diritto azionato.
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