Cassazione Penale, Ordinanza n. 33258/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di furto aggravato. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente le decisioni di merito, rilevando che esse seguivano un analogo iter logico-argomentativo e si fondavano sulla medesima piattaforma probatoria. Il primo motivo, relativo all'affermazione della responsabilità, è stato ritenuto inammissibile per genericità, non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata. Il secondo motivo sollecitava una diversa valutazione di fatto del materiale probatorio; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione esaustiva e logica, applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il terzo, quarto e quinto motivo, riguardanti rispettivamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sulla responsabilità, non ammissibile la doglianza diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto e manifestamente infondati i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto, alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
speciale causa di non punibilità
La valutazione relativa alla speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra nel giudizio di merito e, nel caso esaminato, è stata ritenuta adeguatamente motivata.
La decisione richiama la recidiva quale oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata nel caso concreto.
circostanze attenuanti generiche
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ricondotta alla valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione adeguata.
La qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'affermazione della responsabilità senza confrontarsi specificamente con il contenuto argomentativo della sentenza impugnata.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia esaustiva, logica e coerente.
- Quando la sentenza di appello e quella di primo grado condividono il medesimo percorso logico-argomentativo e la medesima base probatoria, esse possono essere valutate unitariamente ai fini del controllo di motivazione.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto, sulla recidiva e sulle circostanze attenuanti generiche appartengono alla sua discrezionalità e non sono censurabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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