Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione IRPEF 2004 della plusvalenza che M.A. avrebbe realizzato vendendo una quota di un terreno. L’Agenzia aveva calcolato la plusvalenza assumendo come corrispettivo il maggior valore attribuito al terreno nell’accertamento dell’imposta di registro, anziché il prezzo indicato nel contratto. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 240/22/11 del 20 luglio 2011, aveva annullato la pretesa perché il maggior corrispettivo non risultava provato da elementi sufficienti, richiamando anche le decisioni che avevano confermato il valore contrattuale nel contenzioso sull’imposta di registro. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) falsa applicazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza e sull’accertamento del valore ai fini del registro, sostenendo che tale accertamento fosse sufficiente in assenza di prova contraria del contribuente; (2) violazione del giudicato, perché le decisioni sul registro riguardavano l’acquirente e non M.A. ed erano state impugnate; (3) mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sul registro; (4) nullità per motivazione asseritamente insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, norma interpretativa applicabile retroattivamente: il maggior corrispettivo per la cessione immobiliare non può essere presunto soltanto sulla base del valore, anche se accertato o definito, ai fini dell’imposta di registro. I motivi secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti, senza una decisione autonoma nel merito. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché M.A. non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Il valore attribuito al bene ai fini dell’imposta di registro, anche se accertato o definito, non basta da solo a dimostrare che il venditore abbia ricevuto un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione è interpretativa e, secondo la Corte, opera retroattivamente anche nei giudizi già pendenti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2

    questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ponendosi espressamente come norma d'interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 20, è applicabile retroattivamente

    La Corte richiama la disposizione statutaria nel qualificare la norma del 2015 come interpretazione autentica e nel riconoscerne l’applicazione retroattiva. Il testo della decisione riporta il comma 20, non il comma 2.

Massime di principio

  • Per la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili, il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non costituisce, da solo, prova che il corrispettivo effettivamente percepito sia superiore a quello dichiarato nel contratto.
  • La regola interpretativa introdotta dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 si applica retroattivamente anche alle controversie iniziate prima della sua entrata in vigore.
  • Quando la Cassazione ritiene fondato il motivo decisivo, può dichiarare assorbiti gli altri motivi: questi non vanno intesi come accolti o rigettati nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.