Cassazione Penale, Ordinanza n. 18693/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare. Il ricorso censurava, in primo luogo, l'assunto del Tribunale secondo cui la relazione di sintesi sarebbe stata favorevole alla prosecuzione dell'osservazione intramuraria: la Corte rileva che tale doglianza è smentita dagli atti, perché l'ordinanza impugnata si è effettivamente fondata su quella conclusione dell'équipe. In secondo luogo, il ricorrente valorizzava gli elementi positivi già emersi nella condotta del detenuto e invocava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'accesso alle misure alternative, è sufficiente che il processo di revisione critica sia avviato e non necessariamente concluso. La Corte osserva però che il Tribunale ha motivato in modo non illogico né contraddittorio richiamando le conclusioni dell'équipe e il principio di gradualità, ritenendo opportuno un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'effettiva capacità del soggetto di conformarsi alle prescrizioni delle misure richieste. In sostanza, il ricorso sollecitava una diversa valutazione di merito degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, del principio di gradualità nell'accesso alle misure alternative, poiché è legittimo disporre un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali quando ciò sia ritenuto necessario per verificare l'attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
misure alternative alla detenzione
Il giudice di sorveglianza può subordinare l'ammissione alle misure alternative a un ulteriore periodo di osservazione, anche in presenza di elementi positivi, quando ciò sia necessario per verificare l'idoneità del condannato a rispettare le prescrizioni.
affidamento in prova al servizio sociale
Costituisce una misura alternativa la cui concessione può essere preceduta da una fase di osservazione e valutazione della concreta attitudine del condannato al rispetto delle prescrizioni.
detenzione domiciliare
Costituisce una misura alternativa la cui ammissione può essere negata ove il tribunale ritenga non ancora sufficientemente accertata la capacità del condannato di aderire alle regole imposte.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente valorizzare il principio di gradualità e disporre un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, anche quando emergano elementi positivi nella condotta del condannato.
- L'accesso alle misure alternative non richiede necessariamente che il processo di revisione critica del condannato sia già concluso, ma il giudice può ritenere opportuno attendere ulteriori verifiche sulla concreta capacità di osservare le prescrizioni.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del compendio fattuale e motivazionale, ove la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non illogica o contraddittoria.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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