Cassazione Penale, Sentenza n. 20215/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva nullità delle notifiche (in particolare dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio) per mancanza di valida nomina del difensore e di elezione di domicilio nel procedimento instaurato dalla querela di Albeggiani (le nomine/electioni risultavano riferite ad altro procedimento relativo a Quadrelli); aggiungeva carenza motivazionale della Corte d'appello nella valutazione degli indizi a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che le notifiche erano state eseguite presso lo studio dell'Avv. De Zuani ma la nomina/elezione risultava riferita ad un diverso procedimento (Quadrelli) e pertanto l'avviso ex art. 415-bis non era stato ritualiter notificato al Lozovan. Poiché l'eccezione era stata sollevata tempestivamente, la nullità comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per il prosieguo.
Norme richiamate
norma citata nella sentenza come disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari
La notifica dell'avviso ex art. 415-bis deve essere rituale: se non è notificato validamente all'imputato (o presso domicilio effettivo/ valido difensore di fiducia) ne consegue la nullità che può influire sulla validità del successivo decreto di citazione a giudizio
art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato testualmente nella motivazione
La nullità del decreto di citazione a giudizio, quando deriva dall'omessa notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, comporta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per gli atti successivi
richiamato come termine entro il quale è stata eccepita l'omessa notifica
L'eccezione di nullità relativa può essere sollevata entro i termini stabiliti dall'art. 491 c.p.p.; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione formulata dal difensore
art. 640 c.p., art. 473 c.p., art. 513 c.p., art. 494 c.p.
citati nel verbale di avviso di indagini preliminari contenuto nel fascicolo
Sono i reati originariamente indicati nell'invito a nominare difensore nel fascicolo (fatti in un procedimento diverso), utili a contestualizzare l'errore di riferimento tra procedimenti; la decisione però si fonda sulla regolarità delle notifiche e della nomina/domicilio, non sulla valutazione di tali fattispecie materiali
Massime di principio
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio devono essere specifiche e riferite al singolo procedimento: una nomina riferita a un diverso procedimento non consente la valida notifica degli atti nel procedimento corrente
- L'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. deve essere notificato validamente; l'omessa o irregolare notificazione determina nullità che può travolgere il decreto di citazione a giudizio
- L'eccezione di nullità relativa per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415-bis può essere sollevata fino alla pronuncia di primo grado e deve essere valutata dal giudice; se fondata, impone la restituzione degli atti al PM (art. 550, comma 2 c.p.p.)
- Il giudice d'appello deve affrontare e motivare espressamente le eccezioni di nullità processuale sollevate dalle parti: non è sufficiente un richiamo generico alla completezza formale dell'avviso quando è contestata la legittimità della nomina/domicilio
- Per difendersi efficacemente, l'imputato (o il suo difensore) deve sollevare tempestivamente ogni eccezione procedurale e documentarne la mancata nomina/elezione di domicilio nel procedimento pertinente
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