Sentenza n. 3433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 14171/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 14171/2023, che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Presidente della Repubblica di annullamento in autotutela della cittadinanza italiana concessa nel 2015
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il provvedimento di annullamento in autotutela della cittadinanza italiana, sostenendo, secondo quanto emerge dalla decisione, la propria estraneità al procedimento penale riguardante una funzionaria del Ministero dell'Interno che aveva effettuato accessi non autorizzati al sistema SICCIT e alterato, dietro compenso, numerosi procedimenti di concessione della cittadinanza. L'appellante non era tra i soggetti condannati nel procedimento penale e, presumibilmente, deduceva l'illegittimità dell'autotutela in assenza della prova del proprio coinvolgimento nell'illecito e dell'accertamento dell'effettiva mancanza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza. La pratica dell'appellante era tuttavia nominativamente compresa tra quelle trattate dalla funzionaria infedele, era stata definita in un tempo inferiore alla media ed era stata ritenuta dall'Amministrazione caratterizzata da un deficit istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando il rigetto pronunciato dal TAR quanto alla legittimità dell'autotutela. Ha ritenuto che, quando la pratica di concessione della cittadinanza sia stata illecitamente trattata dalla funzionaria infedele e definita senza la necessaria istruttoria, l'illegittimità del provvedimento originario assume rilevanza oggettiva. Non è quindi necessario dimostrare la partecipazione del beneficiario all'illecito, né la sua consapevolezza, e non è decisivo che egli non sia stato condannato penalmente o che possedesse eventualmente i requisiti sostanziali per la cittadinanza. Il giudice non può colmare in sede processuale il deficit istruttorio mediante un autonomo accertamento dei requisiti. Tuttavia, richiamando il più recente orientamento della Sezione, il Collegio ha precisato che l'assenza di responsabilità penale dell'interessato non esclude il dovere dell'Amministrazione di rieditare il procedimento, nel rispetto dei principi di personalità della responsabilità, proporzionalità e tutela dell'affidamento. Il procedimento deve pertanto regredire alla fase istruttoria e l'Amministrazione deve riprenderlo da tale fase. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la motivazione della sentenza mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzata dal Collegio per richiamare l'orientamento della Sezione in fattispecie sovrapponibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di concessione della cittadinanza sia stato formato nell’ambito di una pratica illecitamente trattata da un funzionario infedele e risulti viziato da un deficit istruttorio, l’illegittimità del provvedimento può rilevare oggettivamente ai fini dell’autotutela, anche senza provare la partecipazione o la consapevolezza del beneficiario e anche se questi non è stato coinvolto o condannato nel procedimento penale relativo al funzionario.
- Il giudice amministrativo non può sanare il deficit istruttorio del procedimento di concessione della cittadinanza mediante un autonomo accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti sostanziali in capo al richiedente; tale verifica deve essere compiuta dall’Amministrazione nella riedizione del procedimento.
- L’assenza di responsabilità penale del beneficiario non impedisce di confermare la legittimità dell’autotutela sul provvedimento originario, ma impone all’Amministrazione di rieditare il procedimento a partire dalla fase istruttoria, nel rispetto dei principi di personalità della responsabilità, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
- La riedizione del procedimento di concessione della cittadinanza deve consentire all’Amministrazione di verificare nuovamente, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti di legge, senza considerare automaticamente preclusiva la precedente concessione annullata in autotutela.
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