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Ordinanza

Ordinanza n. 1138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 191/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la dichiarazione di non idoneità attitudinale al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti della dichiarazione di non idoneità adottata dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale del Ministero dell'Interno il 4 settembre 2025, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 2517 allievi agenti, successivamente elevati a 3117. La contestazione riguardava, tra l'altro, la motivazione e l'asserita illogicità del giudizio attitudinale, anche in relazione al lieve scostamento tra la valutazione collegiale e la relazione del perito selettore quanto alla motivazione del candidato. Il TAR aveva valorizzato l'omogeneità dei giudizi negativi espressi dal perito selettore, dal funzionario psicologo e dalla commissione. In appello è stato inoltre considerato che il bando, nella parte relativa al giudizio psico-attitudinale, non era stato impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché non emergevano macroscopici vizi di motivazione né illogicità manifesta: la motivazione del giudizio risultava adeguata alle prescrizioni del bando e la valutazione della commissione si fondava non solo sul colloquio, ma anche sull'esito delle prove psico-attitudinali e sul giudizio psicologico, dai quali era emersa l'attuale carenza di requisiti attitudinali ritenuti indispensabili per le mansioni e il ruolo. È stata inoltre esclusa la sussistenza del periculum in mora, poiché l'elevato numero di posti che periodicamente si rendono disponibili consente l'eventuale rinnovazione della fase psico-attitudinale in un momento successivo, secondo le ordinarie forme di tutela concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato nell'epigrafe processuale per la disciplina dell'appello cautelare.

  • art. 24, comma 7, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    Richiamato quale disposizione regolatrice della fase di accertamento dei requisiti psico-attitudinali mediante l'intervento del perito selettore, del funzionario psicologo e della commissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando il giudizio di non idoneità attitudinale risulta adeguatamente motivato rispetto al bando e si fonda complessivamente sul colloquio, sulle prove psico-attitudinali e sulla valutazione psicologica, senza che emergano vizi macroscopici o illogicità manifeste.
  • La valutazione collegiale dell'idoneità psico-attitudinale può essere ritenuta legittimamente motivata anche quando presenti un lieve scostamento rispetto alla relazione del perito selettore, se il quadro complessivo dei giudizi resi dai diversi organi valutatori resta omogeneamente negativo.
  • Nella fase cautelare concorsuale, l'assenza di impugnazione della clausola del bando che prevede il giudizio psico-attitudinale rileva ai fini della valutazione del fumus, non consentendo di contestare indirettamente la legittimità del modello selettivo previsto dalla lex specialis.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di successiva tutela favorevole, l'elevato numero di posti periodicamente disponibili consenta la rinnovazione della fase valutativa in un momento successivo secondo le ordinarie tecniche di tutela concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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