Cassazione Penale, Ordinanza n. 35752/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per accesso abusivo a sistema informatico, aggravato. L'unico motivo denunciava la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto correttamente contestata in fatto la circostanza aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 615-ter c.p., sostenendo che l'aggravante non fosse stata validamente formulata nell'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la nozione di "contestazione in fatto" non era pertinente al caso, poiché l'imputazione conteneva un espresso richiamo alla formulazione letterale dell'aggravante, descrivendo l'accesso a un sistema in cui erano custoditi dati in materia di ordine e sicurezza pubblica, con riproduzione testuale, per la parte rilevante, del comma terzo dell'art. 615-ter c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione dell'aggravante era ritenuta valida perché nell'imputazione era stata riportata la formula letterale che descrive l'accesso a un sistema contenente dati in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico era già stato oggetto di conferma della condanna in appello.
Sezioni Unite Sorge, n. 24906 del 18/04/2019
La nozione di contestazione in fatto presuppone che la circostanza aggravante non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge; tale concetto non ricorre quando l'imputazione riproduce testualmente la previsione normativa rilevante.
Massime di principio
- La contestazione di una circostanza aggravante è valida quando l'imputazione ne riproduce espressamente la formulazione normativa o ne indica la specifica base legale; non è necessario che la circostanza sia descritta con formule ulteriori rispetto al contenuto tipico della norma.
- La nozione di "contestazione in fatto" non può essere invocata per censurare un'imputazione che contenga già l'enunciazione letterale della fattispecie aggravatrice: in tal caso la contestazione deve ritenersi ritualmente formulata.
- In sede di legittimità, il motivo che deduce la nullità della sentenza per asserita mancata contestazione dell'aggravante è manifestamente infondato quando dagli atti emerga che l'imputazione ha richiamato in modo testuale gli elementi essenziali dell'aggravante stessa.
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