Cassazione Civile, Ordinanza n. 07076/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un soggetto che si assume cessionario del credito derivante dal pagamento di debiti bancari garantiti da fideiussioni prestate in favore di una società. Secondo l'attore originario, il pagamento dei debiti da parte del suo dante causa aveva determinato surrogazione legale nei confronti dei coobbligati e della società debitrice, con successiva cessione del relativo credito a suo favore. La convenuta aveva invece sostenuto che quei pagamenti erano inseriti in un'operazione immobiliare più ampia, sicché il credito sarebbe stato estinto o comunque non azionabile nei suoi confronti. In appello la Corte territoriale aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo la convenuta cofideiussore tenuta al pagamento pro quota e dichiarando la carenza di legittimazione passiva dei soci della società. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.) per non aver incluso la ricorrente nella nozione di 'eredi' contenuta nella scrittura privata collegata alla vendita dell'immobile; 2) violazione degli artt. 1203 n. 3 e 1954 c.c., sostenendo che i pagamenti non avessero natura surrogatoria perché effettuati nell'ambito di una compravendita immobiliare; 3) omessa pronuncia e/o violazione dell'art. 2 L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c. per asserita nullità delle fideiussioni predisposte secondo schema ABI anticoncorrenziale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito dell'interpretazione negoziale e non censurava realmente il criterio giuridico applicato; ha ritenuto infondato il secondo, affermando che il cofideiussore che paga è surrogato nei diritti del creditore e che tale effetto si trasmette agli eredi; ha dichiarato inammissibile il terzo perché nuovo e privo dei necessari fatti costitutivi, inclusa l'indicazione del provvedimento dell'Autorità di vigilanza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del co-controricorrente socio della società, per tardività del deposito, e ha rilevato la sua carenza di legittimazione a contraddire. Nel merito, ha confermato l'impostazione della Corte d'appello: il termine 'eredi' nella scrittura privata non poteva essere esteso oltre il suo chiaro significato letterale; il pagamento del debito da parte del cofideiussore genera surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e il relativo diritto si trasmette agli eredi; la deduzione di nullità antitrust delle fideiussioni era nuova e non scrutinabile in cassazione perché non sorretta dall'allegazione dei fatti costitutivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso depositato oltre il termine è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve investire il criterio giuridico applicato dal giudice di merito, non tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o dell'interpretazione negoziale.
Le regole di interpretazione contrattuale richiedono di verificare l'effettivo discostamento dai canoni legali; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo.
L'interpretazione funzionale consente di ricostruire il significato dell'accordo in coerenza con la sua causa concreta e la ragione pratica perseguita dalle parti.
La buona fede interpretativa impone un significato coerente con le intese raggiunte, evitando interpretazioni cavillose e non leali.
Il cofideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti del creditore verso gli altri coobbligati e il debitore.
Il diritto di regresso del cofideiussore non è incompatibile con la surrogazione legale, ma si coordina con essa.
In tema di cofideiussione, il pagamento dell'intero da parte di un cofideiussore fa sorgere diritti verso gli altri garanti.
È richiamata l'azione di surrogazione esperita nei confronti della garante e della società debitrice.
La deduzione di nullità delle fideiussioni per violazione antitrust non è esaminabile se nuova e priva dei fatti costitutivi necessari.
La nullità parziale delle fideiussioni è evocata come conseguenza della asserita violazione antitrust, ma la questione è dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una rilettura del contenuto negoziale, senza indicare uno specifico errore nell'applicazione dei canoni ermeneutici da parte del giudice di merito.
- L'interpretazione del negozio deve essere verificata in modo sistematico, dando rilievo non solo al dato letterale ma anche ai criteri funzionali e alla buona fede, purché la censura li invochi in modo specifico e coerente con la causa concreta dell'accordo.
- Il termine 'eredi', in presenza di un chiaro significato semantico e di un contesto negoziale familiare limitato ai soli eredi legittimi diretti, non può essere esteso in via interpretativa in assenza di argomenti idonei a giustificare una lettura più ampia.
- In tema di cofideiussione, il cofideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti del creditore verso gli altri garanti e verso il debitore, e tale effetto opera anche se il pagamento è eseguito dall'erede del cofideiussore dopo la morte del de cuius.
- La surrogazione legale e il regresso del cofideiussore non sono rimedi tra loro alternativi o incompatibili: il creditore solvens può far valere la tutela per la parte di obbligazione non definitivamente a suo carico.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove, specie se prospettate per la prima volta come nullità di fideiussioni per violazione antitrust senza l'allegazione dei fatti costitutivi e dei provvedimenti necessari a verificarne la fondatezza.
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