Cassazione Penale, Sentenza n. 16859/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, rideterminando la pena, aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti anteriori al 29.12.2011 ma aveva confermato la responsabilità per rimborsi contestati riferiti a scontrini del 2011 e al pagamento effettuato nel 2012. I motivi di ricorso denunciavano: (i) errata decorrenza della prescrizione, sostenendo che la data dello scontrino dovesse determinare la prescrizione e non la data del rimborso; (ii) violazione dell'art. 521 c.p.p. per essere stato condannato per spese tutte anteriori al termine prescrizionale; (iii) violazione delle norme processuali (artt. 627 co.3, 190, 198, 179 c.p.p.) per mancata ammissione e rinnovo di prove riguardanti spese sostenute presso ristorante convenzionato "Da Berti", con inversione dell'onere della prova. Il ricorrente chiedeva l'annullamento per prescrizione e/o il rinnovamento del dibattimento per acquisire prove a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui il reato di peculato (art. 314 c.p.) si consuma non con l'emissione dello scontrino ma con l'appropriazione cioè con l'effettiva erogazione del rimborso: pertanto scontrini del 2011 rimborsati nel 2012 non erano estinti per prescrizione. Ha inoltre ritenuto che le prove richieste dalle difese fossero superflue e inconferenti rispetto alla valutazione sostanziale del fatto (la finalità pubblica o privata delle spese), in quanto la documentazione formale non avrebbe mutato la conclusione che i pasti convenzionati erano utilizzati indebitamente in duplicazione della diaria; infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il pubblico ufficiale che "si appropria" del denaro o di altra cosa mobile
La Corte interpreta la consumazione del reato di peculato nel momento dell'appropriazione effettiva, ossia quando viene erogato il rimborso in denaro, non al momento di emissione dello scontrino o della documentazione fiscale
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usata per definire la responsabilità concorrente tra il presidente del gruppo e i singoli consiglieri nell'illecito utilizzo dei fondi
art. 81 comma 2 cod. pen. (continuazione)
Richiamata per la configurazione della continuazione dei reati contestati e per il calcolo della pena complessiva
Richiamata dal ricorrente come vizio formale della sentenza impugnata; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata l'eccezione e non ha riconosciuto violazioni tali da incidere sull'inammissibilità del ricorso
artt. 627 comma 3, 190, 198, 179 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione all'ammissione e al rinnovo delle prove e all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le prove richieste vertevano su regolarità formali e fossero «superflue e inconferenti» rispetto all'accertamento sostanziale dell'illecito uso dei fondi
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per irrogare la sanzione alla Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e ravvisando profili di colpa
Massime di principio
- Per il reato di peculato l'elemento temporale rilevante ai fini della prescrizione è il momento dell'appropriazione (ossia quando viene erogato il denaro o il rimborso), non la data di emissione di scontrini o giustificativi
- Nel caso di rimborsi a ristoratori convenzionati occorre accertare la finalità pubblica delle spese: se la pratica consente al singolo consigliere di non anticipare somme e ottenere un beneficio duplicativo rispetto alla diaria, può integrarsi l'illecito anche se la documentazione appare formale
- Richieste di acquisizione o rinnovo di prove che riguardano esclusivamente la regolarità formale delle procedure amministrative possono essere considerate «superflue e inconferenti» se non mettono in discussione l'accertamento sostanziale dell'illecito
- In sede di impugnazione il contesto fattuale e la distinzione tra data di spesa e data di erogazione del rimborso sono determinanti per la valutazione della prescrizione
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza dei motivi di ricorso prima della loro proposizione
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