Ordinanza n. 13329/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della nota della Prefettura di Viterbo del 23 gennaio 2026, notificata in pari data, che ha rigettato l’istanza di revoca del decreto di detenzione armi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse all’acquisizione del documento, poiché il ricorrente ne aveva medio tempore ottenuto copia tramite accesso. Ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza istruttoria depositata il 15 giugno 2026. L’ordinanza non definisce la domanda principale di annullamento della nota prefettizia, né decide la richiesta cautelare. Nulla sulle spese.
Atto impugnato: nota della Prefettura di Viterbo che ha rigettato l’istanza di revoca del decreto di detenzione armi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota prefettizia del 23 gennaio 2026, con cui era stata respinta l’istanza di revoca del precedente decreto di detenzione armi emesso l’8 ottobre 2025. Nel corso del giudizio ha presentato un’istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a., chiedendo l’acquisizione di una nota della Questura di Viterbo, menzionata nel provvedimento impugnato e relativa ad alcuni interventi dei carabinieri presso la sua abitazione nel 2019, della quale dichiarava di non essere in possesso. Successivamente ha comunicato di avere ottenuto personalmente il documento mediante accesso e di non avere più interesse all’istanza istruttoria.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di acquisizione documentale; il venir meno dell’interesse del ricorrente ha escluso la necessità di provvedere nel merito sull’incombente istruttorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il documento richiesto mediante un’istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a. viene acquisito autonomamente dalla parte nel corso del giudizio, con conseguente dichiarazione di non avere più interesse all’incombente, il giudice dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza istruttoria.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse all’acquisizione documentale impedisce al giudice di procedere ulteriormente sull’istanza istruttoria, senza incidere sulla domanda principale ancora pendente.
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