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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29555/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Avellino (28/10/2015; pena sospesa: 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa), sostenendo che il convenuto aveva riportato successiva condanna (bancarotta fraudolenta documentale) a 3 anni di reclusione, passata in giudicato il 23/05/2023, e che la cumulazione delle pene superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., determinando la revoca automatica ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2). Il Tribunale di Como, con ordinanza del 20/03/2024, ha accolto la richiesta del p.m. L'imputato ha impugnato l'ordinanza denunciando carenza di motivazione e, soprattutto, violazione di legge: la revoca "di diritto" ex art. 168, comma 1, n. 2, può verificarsi solo se la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento (quinquennio previsto dall'art. 163) decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; nel caso di specie la sentenza che ha concesso il beneficio era irrevocabile dal 28/10/2015, mentre la seconda condanna è divenuta irrevocabile solo il 23/05/2023, ossia assai oltre il quinquennio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, in particolare il secondo motivo: ha affermato che la revoca automatica ex art. 168, comma 1, n. 2, opera solo se la condanna "ulteriore" per un reato anteriormente commesso diveniene irrevocabile nel periodo di esperimento a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione. Pertanto, essendo la seconda condanna divenuta irrevocabile il 23/05/2023, oltre il quinquennio scaduto il 28/10/2020, non sussistono i presupposti per la revoca. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio, non residuando altre questioni da valutare.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    il condannato "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen."

    La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca "di diritto" si attiva solo se la condanna successiva diviene irrevocabile entro i termini del periodo di esperimento decorrenti dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; l'anteriorità del reato va valutata rispetto alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come criterio dei limiti di pena che, se superati dalla cumulazione, determinano la revoca. Inoltre l'art. 163 determina il periodo di durata (periodo di esperimento, qui il quinquennio) entro il quale deve intervenire la condanna diventata irrevocabile per far scattare la revoca automatica.

Massime di principio

  • La revoca automatica ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. richiede che la condanna "ulteriore" diventi irrevocabile entro il periodo di esperimento decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; non rileva la sola data di commissione del reato.
  • Per verificare la sussistenza della causa di revoca occorre sempre accertare e confrontare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze (quella che ha concesso la sospensione e quella successiva).
  • Se la condanna successiva diviene irrevocabile dopo lo spirare del periodo di esperimento (es. quinquennio previsto in concreto), non può operare la revoca di diritto prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a richiamare la richiesta del pubblico ministero: deve verificare autonomamente i presupposti di legge (compresa la verifica delle date di irrevocabilità) e motivare la decisione.
  • Nelle ipotesi di cumulo di pene è necessario calcolare la pena risultante e confrontarla con i limiti di cui all'art. 163 per stabilire se la cumulazione determina la perdita del beneficio.
  • In difesa, in caso di istanza di revoca basata su una condanna successiva, è fondamentale documentare le date di passaggio in giudicato per dimostrare la mancata tempestività rispetto al periodo di esperimento.

Testo integrale

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