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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08955/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, articolando tre motivi: 1) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'asserita erronea applicazione dell'art. 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli; 2) censurava, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta configurabilità del concorso di persone ex art. 110 c.p., sostenendo che il suo contributo non fosse stato correttamente apprezzato; 3) contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa e la valutazione probatoria ex art. 192 c.p.p., chiedendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque aspecifico, il secondo motivo reiterativo e aspecifico rispetto a censure già disattese in appello, e il terzo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato dalla Corte territoriale sulla base della mancanza di elementi positivi, delle modalità della condotta, dell'efficace e determinante apporto concorsuale e dei precedenti penali; che la doglianza sul concorso ex art. 110 c.p. riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello; e che la censura sull'attendibilità della persona offesa mirava a un nuovo giudizio di fatto, non consentito in cassazione, mancando anche manifeste contraddizioni nella motivazione di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato può sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, anche in presenza di elementi negativi quali modalità della condotta e precedenti penali.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone è stato ritenuto correttamente configurato in base all'effettivo e rilevante apporto causale del ricorrente alla realizzazione del reato.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni motivazionali.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello o che chiedono una rivalutazione del merito sono aspecifici o inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi, anche valorizzando l'assenza di circostanze positive, le modalità della condotta, l'apporto concorsuale e i precedenti penali dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, poiché tali motivi risultano aspecifici.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Ai fini del controllo di legittimità è sufficiente che il giudice di merito prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo restare implicitamente disattesi gli altri.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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