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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13057/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di restituzione degli immobili sequestrati preventivamente in esecuzione di rogatoria proveniente dalla Procura pubblica di Lugano nell'ambito di indagini per reati fallimentari. Sostenevano che il rimedio esperibile fosse l'incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice che aveva disposto il sequestro, con cui si potevano valutare fumus commissi delicti e periculum in mora e contestare la legittimità procedurale del sequestro (anche per presunta violazione dell'art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria). Denunciavano inoltre omessa motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo per omessa motivazione, perché l'ordinanza indicava, seppur sinteticamente, le ragioni dell'inammissibilità. Sul merito la Corte ha affermato che, in caso di sequestro eseguito in esecuzione di una rogatoria straniera, il giudice italiano può sindacare solo aspetti relativi all'esecuzione del provvedimento e non la legittimità sostanziale (fumus/periculum) del sequestro, che è devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente. Ne consegue che l'incidente di esecuzione non poteva essere utilizzato per impugnare la legittimità del sequestro. Inoltre, anche se le doglianze fossero state ammissibili in incidente, il rimedio corretto per la restituzione ex art. 667, comma 4 c.p.p. è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ricordato che non è possibile la conversione dell'impugnazione in un mezzo diverso quando la parte ha voluto un gravame diverso da quello previsto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 724, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione del giudice italiano, nel caso di sequestro eseguito in adempimento di rogatoria straniera, agli aspetti esecutivi dell'atto; non consente la revisione della legittimità sostanziale del sequestro (fumus/periculum).

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione pronuncia ordinanza de plano sulla richiesta di restituzione e che contro tale provvedimento è ammessa esclusivamente l'opposizione davanti allo stesso giudice; disciplina il rimedio procedurale esclusivo per la restituzione.

  • art. 14, Convenzione europea di assistenza giudiziaria

    Richiede che la domanda di assistenza giudiziaria indichi il reato contestato e descriva la condotta; la Corte ha rilevato che i ricorrenti contestavano una presunta insufficiente esposizione nella rogatoria, ma tale questione attiene alla legittimità del sequestro che deve essere valutata dallo Stato richiedente.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n.1835 del 13/9/2022

    Intervento che chiariva l'incidente di esecuzione come rimedio in ipotesi specifiche (conflitto di competenza e restituzione per venir meno del vincolo dopo ritiro della rogatoria); la Corte distingue quella fattispecie da quella oggetto del presente ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.33258 del 14/4/2021 (Marogna)

    Principio ricorrente secondo cui è inammissibile che il giudice italiano riesamini i presupposti sostanziali del sequestro eseguito su richiesta di autorità straniera; la verifica della legittimità è devoluta all'autorità dello Stato richiedente.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.11491 del 14/2/2019 (Bonanno) e Sez.3, n.5940 dell'11/10/2018 (Brega)

    Confermano che per misure cautelari reali eseguite su ordini o richieste estere il sindacato italiano è limitato; il rimedio può essere diverso (es. opposizione al decreto di riconoscimento nelle procedure dell'UE) e non è consentita la procedura di riesame sull'atto d'indagine straniero.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n.1441 del 21/11/2023

    Afferma l'impossibilità di convertire l'impugnazione in un mezzo diverso quando la parte ha effettivamente voluto ed esattamente denominato un gravame non consentito dalla legge.

Massime di principio

  • Se un sequestro è eseguito in esecuzione di rogatoria o di una richiesta giudiziaria straniera, il giudice italiano può sindacare esclusivamente aspetti relativi all'esecuzione materiale del provvedimento e non la legittimità sostanziale del sequestro (fumus e periculum), che spettano all'autorità dello Stato richiedente.
  • Per ottenere la restituzione di beni sequestrati nell'ambito di una rogatoria occorre seguire la procedura prevista dall'ordinamento interno (art. 667 c.p.p.): il rimedio è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, non l'appello in Cassazione o un incidente di esecuzione volto a rimettere in discussione il fondamento del sequestro.
  • L'incidente di esecuzione è ammissibile solo per questioni attinenti all'esecuzione tecnica o materiale del provvedimento; non è il canale per una revisione di merito del provvedimento adottato dall'autorità straniera.
  • La conversione di un rimedio in un altro (es. da ricorso per cassazione a opposizione) è in genere preclusa quando la parte abbia scelto espressamente un mezzo diverso da quello previsto dalla legge.
  • Se si contesta la conformità della rogatoria (ad es. per lacune informative ex art. 14 Convenzione), è opportuno formulare richieste e deduzioni precise indicando in che modo la mancata indicazione incida sui diritti della difesa; tuttavia la valutazione sulla correttezza sostanziale della rogatoria resta primariamente compito dell'autorità richiedente.

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