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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17368/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. I motivi erano due: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla asserita eccessività della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato ricorso alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. La parte civile ha concluso nel giudizio di cassazione, chiedendo anche la liquidazione delle spese di patrocinio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e comunque infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica; nel caso concreto la motivazione sulla pena è stata ritenuta adeguata, richiamando la callidità della condotta e l'assenza di margini per un contenimento del trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto anche il secondo motivo reiterativo e manifestamente infondato, affermando che la verifica delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva integra un accertamento di fatto insindacabile in legittimità se congruamente motivato; i giudici di merito avevano valorizzato i criteri negativi dell'art. 133 c.p. e formulato una prognosi sfavorevole sull'efficacia rieducativa della misura sostitutiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di patrocinio in cassazione, perché non risultava svolta un'attività difensiva utile a contrastare l'avversa pretesa e a tutelare efficacemente gli interessi civili risarcitori.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come criterio per la determinazione della pena e per valutare gli elementi negativi rilevanti ai fini del diniego della sostituzione della pena detentiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la dosimetria non risulti arbitraria o manifestamente illogica.
  • La verifica dei presupposti per l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Il diniego della sostituzione della pena con una misura domiciliare è legittimo quando il giudice di merito espliciti, con riferimento agli elementi dell'art. 133 c.p., una prognosi sfavorevole sull'efficacia rieducativa della misura rispetto alla personalità dell'imputato.
  • La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione solo se abbia effettivamente svolto un'attività processuale diretta a contrastare la pretesa avversa e a fornire un utile contributo alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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