Cassazione Civile, Ordinanza n. 28107/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di un cittadino della Guinea Conakry diretta ad ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro il decreto del Tribunale. La Corte, tuttavia, non entra nel merito dei motivi di censura, perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale apposta al ricorso: la procura, pur contenendo gli estremi del provvedimento impugnato e una data successiva al deposito del decreto, non reca la necessaria certificazione da parte del difensore della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento, limitandosi all'autenticazione della firma del conferente. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha ritenuto che, nei ricorsi avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve contenere espressa certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Mancando tale certificazione, il ricorso è inammissibile. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008
Per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale richiede una procura speciale con certificazione specifica da parte del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
Richiamati come parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale e più rigoroso per la procura al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, con tali parametri costituzionali.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Sono evocati nel richiamo alla decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto non illegittima la disciplina processuale nazionale sulla procura nel rito della protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel controllo di compatibilità della norma processuale interna con il diritto dell'Unione, escluso dalla Corte costituzionale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità e di compatibilità convenzionale della disciplina della procura speciale, giudicati non violati.
Cass. S.U. n. 15177/2021
Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 nel senso che la procura speciale deve recare esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e dell'autenticità della firma del conferente.
Corte cost. n. 13/2022
Ha escluso il contrasto dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, così interpretato, con i parametri costituzionali, europei e convenzionali richiamati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi nel procedimento disciplinato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere non solo successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma tale posteriorità deve risultare da una specifica certificazione del difensore.
- La mera autenticazione della firma del conferente non basta quando la norma speciale richiede anche la certificazione della data di rilascio della procura.
- La mancanza della certificazione richiesta dalla disciplina speciale sulla procura integra causa di inammissibilità del ricorso.
- Quando il resistente non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese processuali; resta però dovuto, in presenza dei presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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