Cassazione Penale, Ordinanza n. 36185/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Milano che, su richiesta delle parti, aveva applicato la pena di mesi dieci di reclusione per reati di bancarotta a lei ascritti. Dal testo emerge che il ricorso era fondato sull'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, tuttavia, rileva che la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., richiesta dopo il 3 agosto 2017, quindi soggetta al nuovo regime di ricorribilità limitata dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore della riforma del 2017, con motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Richiama inoltre l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per affermare che, in tale ipotesi, l'inammissibilità va dichiarata senza formalità, con ordinanza de plano. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qui oggetto della decisione impugnata.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.
l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato non è motivo di ricorso consentito contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
prevede che l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia dichiarata senza formalità di procedura, con ordinanza de plano.
consente la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
ha introdotto, con decorrenza 3 agosto 2017, il regime di ricorribilità limitata della sentenza di patteggiamento e la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la richiesta è successiva al 3 agosto 2017, è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo di ricorso deducibile contro una sentenza di patteggiamento soggetta al nuovo regime di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso avverso patteggiamento nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. può essere dichiarata de plano, senza instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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