Cassazione Penale, Ordinanza n. 31124/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che potesse dirsi ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando il criterio indicato da Corte cost. n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/10/2025. Dal testo emerge soltanto che il mezzo di impugnazione è stato ritenuto inammissibile perché formulava un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggevano e dei necessari riferimenti congrui alla motivazione del provvedimento impugnato. Non sono desumibili dal testo i fatti storici contestati né il reato oggetto del giudizio di merito.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non va applicata quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che enunci un motivo in modo generico, senza una specifica indicazione delle ragioni di diritto e senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere autosufficiente quanto meno nella parte necessaria a consentire il controllo di legittimità sulla tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata; la mera critica assertiva non è sufficiente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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