Cassazione Penale, Ordinanza n. 33045/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. La memoria difensiva e la nota spese della parte civile vengono ritenute superflue, generiche e comunque ininfluenti ai fini della decisione, sicché non viene riconosciuto alcun compenso in relazione ad esse.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della Corte di appello sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove testimoniali, in particolare della persona offesa, sostenendo in sostanza un travisamento del materiale probatorio e chiedendo una diversa lettura delle deposizioni. La Corte di cassazione rileva tuttavia che le doglianze erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e non illogica, fondata su corrette massime di esperienza e su una valutazione di attendibilità delle testimonianze ritenuta immune da vizi.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano esclusivamente al giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e delle prove testimoniali, se sorretta da motivazione congrua, coerente e non illogica, non è censurabile in cassazione come mero dissenso sulla lettura del compendio probatorio.
- Il travisamento della prova non può essere allegato in modo meramente assertivo: occorre indicare un effettivo errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito, non una semplice alternativa interpretazione dei dati probatori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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