Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33045/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. La memoria difensiva e la nota spese della parte civile vengono ritenute superflue, generiche e comunque ininfluenti ai fini della decisione, sicché non viene riconosciuto alcun compenso in relazione ad esse.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della Corte di appello sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove testimoniali, in particolare della persona offesa, sostenendo in sostanza un travisamento del materiale probatorio e chiedendo una diversa lettura delle deposizioni. La Corte di cassazione rileva tuttavia che le doglianze erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e non illogica, fondata su corrette massime di esperienza e su una valutazione di attendibilità delle testimonianze ritenuta immune da vizi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano esclusivamente al giudice di merito.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e delle prove testimoniali, se sorretta da motivazione congrua, coerente e non illogica, non è censurabile in cassazione come mero dissenso sulla lettura del compendio probatorio.
  • Il travisamento della prova non può essere allegato in modo meramente assertivo: occorre indicare un effettivo errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito, non una semplice alternativa interpretazione dei dati probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.