Cassazione Penale, Sentenza n. 09846/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione in relazione alla revoca, nel corso del giudizio di primo grado, della deposizione del teste Astone Fabio, regolarmente indicato e citato. Si sosteneva che la mancata escussione del teste poteva consentire una diversa ricostruzione dei fatti riguardo alla disponibilità del capannone e che i fatti andavano eventualmente riqualificati come furto e non come ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice d'appello poteva implicitamente motivare il rigetto della richiesta di rinnovo istruttorio avendo già a disposizione un quadro probatorio definito e sufficiente a ritenere provata la responsabilità dell'imputato. Inoltre la Corte ha rilevato l'assenza di indicazione precisa, da parte del ricorrente, di quale elemento significativo sarebbe potuto emergere dalla deposizione del teste (non è stato precisato neppure il grado di parentela o il rapporto con il capannone) e che la censura sulla riqualificazione del fatto in furto era generica e già adeguatamente trattata dalla Corte d'appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo invocato (lett. d) relativo alla mancata assunzione di prova decisiva) fosse formulato in modo generico e non indicasse con precisione quale prova avrebbe potuto modificare l'esito, rendendo il motivo manifestamente infondato.
La norma consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando equitativamente la somma in €3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, n.1184 del 03/10/2018 e Sez.4, n.47095 del 02/12/2009)
Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 -01
I precedenti richiamati affermano che il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente la rinnovazione del dibattimento solo se la accoglie; il rigetto può essere anche implicito quando il quadro probatorio sia già chiaro e non richieda ulteriori approfondimenti. La Cassazione ha applicato questi principi per ritenere legittimo l'atteggiamento della Corte d'appello.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va motivata con precisione: il ricorrente deve indicare quali elementi decisivi si pretende emergano dalla prova richiesta e in che modo tali elementi possano influire sulla ricostruzione dei fatti.
- Il giudice d'appello può respingere implicitamente la richiesta di rinnovazione se ritiene che il quadro probatorio sia già definito e non richieda approfondimenti; in tali casi la mancata motivazione esplicita non è di per sé vizio.
- Una censura generica (es. "riqualificazione da ricettazione a furto") è insufficiente: va spiegato concretamente perché e su quali elementi probatori la diversa qualificazione sarebbe fondata.
- In mancanza di indicazioni precise su rapporto e rilevanza del teste la Corte di legittimità tende a considerare il motivo come manifestamente infondato.
- Il ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso è quindi rilevante anche sotto il profilo economico.
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