Cassazione Penale, Sentenza n. 14722/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gagliarducci impugna la declaratoria di tardività dell'appello sostenendo che, essendo stato giudicato in assenza in primo grado, il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello va prorogato di ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1‑bis c.p.p., e dunque il suo appello era tempestivo. Sabatini deduce due censure: (1) errore di calcolo della sospensione della prescrizione per effetto delle misure COVID, sostenendo che andavano computati 247 giorni di sospensione e non 256, con conseguente estinzione del reato per prescrizione relativamente all'anno d'imposta 2013; (2) carenza di imputazione perché la dichiarazione fiscale era stata presentata quando la stessa aveva già cessato dalla carica (15/09/2014), per cui non avrebbe poteri di rappresentanza al momento del fatto e non potrebbe rispondere del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Angelo Gagliarducci: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, ritenendo che l'appello fosse tempestivo per effetto della proroga prevista dall'art. 585, comma 1‑bis c.p.p. Il ricorso di Giuseppina Sabatini è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rigettato le censure sulla sospensione della prescrizione richiamando la ricostruzione della Corte Costituzionale (sent. n. 278/2020) secondo cui la sospensione prescrizionale per il periodo pandemico opera dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, e ha ritenuto inoltre la seconda doglianza (mancanza di responsabilità per cessazione dalla carica) una mera ripetizione di motivi già disattesi in sede di merito, quindi generica e inammissibile. Per Sabatini è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina la dichiarazione fraudolenta; la Corte ha confermato che è possibile la responsabilità di chi abbia concorso a creare il meccanismo fraudolento anche se cessato dalla carica al momento della presentazione della dichiarazione
d.lgs. 74/2000, articoli 5 e 10
Norme richiamate in relazione alle imputazioni a carico di Gagliarducci in primo grado (reati tributari diversi); non sono state oggetto di reinterpretazione nella decisione di legittimità
codice di procedura penale, art. 585, comma 1‑bis
Prevede la proroga del termine per proporre appello quando l'imputato sia stato assente in primo grado; applicata dalla Cassazione per ritenere tempestivo l'appello di Gagliarducci
codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Norme che impongono la specificità del motivo di cassazione e la funzione della critica argomentata: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si limita a riprodurre motivi già disattesi in sede di merito
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la conseguenza delle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare Sabatini al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Decreto‑legge n. 11/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 (norme d'emergenza COVID)
Norme che hanno disposto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali; la Corte, richiamando la Corte Costituzionale, ha interpretato la sospensione della prescrizione come operante dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2020
Fornisce la ricostruzione vincolante sul periodo di sospensione prescrizionale per il COVID: la sospensione opera dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, principio invocato per respingere la dedotta diversa computazione dei giorni di sospensione
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza in primo grado, il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello va prorogato di ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; bisogna sempre verificare lo status dell'imputato al momento della sentenza di primo grado per calcolare correttamente il termine d'impugnazione
- Per il periodo pandemico la sospensione della prescrizione, secondo la Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità, opera complessivamente dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020; chi contesti il computo dei giorni di sospensione deve confrontarsi espressamente con tale orientamento
- In Cassazione i motivi non possono limitarsi a ripetere le censure già formulate in appello: devono offrire una critica specifica, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono il dissenso; la mera reiterazione determina l'inammissibilità
- Nelle fattispecie di reati tributari, la responsabilità può essere riconosciuta anche a soggetti che, pur non essendo in carica al momento della presentazione della dichiarazione, abbiano contribuito a creare o a rendere possibile il meccanismo fraudolento che ha permesso la presentazione della dichiarazione falsificata
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare condanne alle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso per eventuali esimenti
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