Cassazione Penale, Ordinanza n. 26818/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla manifesta infondatezza della doglianza relativa alla prescrizione, sia sul difetto di specificità degli ulteriori motivi, perché meramente reiterativi delle censure di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di una persona condannata per insolvenza fraudolenta. Il primo motivo deduceva la prescrizione del reato, sostenendo in sostanza che il termine dovesse decorrere in un momento anteriore rispetto a quello individuato dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, ai fini del dies a quo, il reato di insolvenza fraudolenta si consuma con l'inadempimento dell'obbligazione, che costituisce l'ultima fase dell'iter criminoso; nel caso concreto il ricorso non si confrontava con il dato, valorizzato in atti, della raccomandata ricevuta dall'imputato per il pagamento dei pedaggi in data 13 giugno 2018. Gli altri motivi sono stati ritenuti reiterativi di censure già proposte in appello, quindi inammissibili per difetto di specificità, perché riproducevano pedissequamente le doglianze di merito senza confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
È inammissibile il ricorso che non presenti motivi specifici o che si limiti a riproporre censure non confrontandosi con la motivazione della decisione impugnata.
Richiamato solo indirettamente per la ricezione della raccomandata, ma non come norma oggetto di interpretazione autonoma; la consumazione del reato è stata collegata all'inadempimento dell'obbligazione alla scadenza del termine di adempimento.
Massime di principio
- Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma nel momento dell'inadempimento dell'obbligazione, non al momento della contrazione del debito né al primo manifestarsi dello stato di insolvenza; ai fini della prescrizione occorre quindi individuare la data dell'inadempimento in base alle regole civilistiche sull'adempimento e sul termine per adempiere.
- Una doglianza sulla prescrizione è inammissibile o infondata se non si confronta con il dato fattuale decisivo individuato dalla sentenza di merito per stabilire il momento consumativo del reato.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi di appello senza confutare le argomentazioni con cui il giudice di merito li ha respinti.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento impugnato: il ricorso deve indicare specificamente i profili di diritto e di fatto che sorreggono il dissenso, pena l'inammissibilità.
Come è indicizzato
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