Cassazione Penale, Sentenza n. 37327/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo: vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La difesa contestava che la sentenza avesse valutato soltanto l'errore nella data indicata dall'imputato circa la ricezione dei beni, senza considerare la plausibilità della ricezione lecita (afferita come avvenuta dal figlio della denunciante nell'anno successivo) e la messa in vendita come indicazioni compatibili con la buona fede dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure reiterative e manifestamente infondate. Ha ritenuto congrua la valutazione di inattendibilità della versione difensiva (data discordante rispetto alla denuncia di furto), valutazione non manifestamente illogica e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta dalla mancata indicazione delle circostanze di ricezione/acquisto o dall'accertata inattendibilità delle dichiarazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata per giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e per il rilievo dei profili di colpa nella determinazione della sanzione civile-pecuniaria.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che consente di valutare profili di colpa nella determinazione della somma da irrogare per l'inammissibilità del ricorso ex art. 616 c.p.p.
Cass. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe)
Giurisprudenza citata a supporto del principio per cui la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta dalla mancata indicazione delle circostanze della ricezione/acquisto o dall'inattendibilità delle dichiarazioni difensive.
Cass. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 (Alotta)
Ulteriore precedente che conferma la possibilità di inferire la consapevolezza dell'agente dalla mancata o inattendibile indicazione sulle modalità di acquisto/riconsegna dei beni.
Cass. Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 (Agyemang)
Precedente richiamato con analoga finalità dimostrativa sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni in tema di provenienza di beni.
Cass. Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 (Pomella)
Decisione citata a conferma dell'orientamento secondo cui l'elemento soggettivo nella ricettazione può desumersi da omissioni o incongruenze nelle spiegazioni sull'acquisto/possesso dei beni.
Massime di principio
- Nelle fattispecie di ricettazione, l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere inferito dal giudice anche in assenza di prova diretta se la versione difensiva risulta incongruente o inattendibile.
- La mancata indicazione precisa delle circostanze di ricezione o acquisto (date, modalità, testimoni, documentazione) indebolisce fortemente la tesi della buona fede e favorisce la ricostruzione accusatoria.
- Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sul tema della valutazione della prova e della credibilità è limitato: le valutazioni di fatto e di credibilità non vengono annullate se non quando vi sia manifesta illogicità o contraddittorietà evidente.
- Chi impugna in Cassazione dovrebbe contestare concretamente la logicità o completezza della motivazione di merito (non limitandosi a rimostranze ripetitive), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare immediatamente elementi probatori che comprovino l'acquisto o la ricezione lecita (scontrini, fatture, dichiarazioni di terzi, datazione certa) e fornire spiegazioni coerenti sulle tempistiche.
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