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Ordinanza

Ordinanza n. 1465/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242/2025 e relativo Allegato A, recanti la revisione delle misure di regolazione per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242/2025, con la quale è stata conclusa la revisione delle prime misure di regolazione adottate in ambito portuale con la delibera n. 57/2018, nonché il relativo Allegato A. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità sostanziali dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato esclusivamente vizi relativi alla notificazione degli atti introduttivi: il ricorso era stato notificato a un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non corrispondente a quello risultante dai pubblici elenchi e destinato alla ricezione degli atti giudiziari; inoltre, l’intervento ad adiuvandum era stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato anziché all’Avvocatura Distrettuale competente.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Ha assegnato alle parti ricorrenti e interveniente un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per procedere alla rituale notificazione degli atti. Ha quindi fissato una nuova udienza pubblica per il 28 ottobre 2026, disponendo che la Segreteria comunichi il provvedimento alle parti. L’ordinanza ha natura interlocutoria e non contiene una pronuncia sui motivi sostanziali di ricorso né sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è notificato a un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello risultante dai pubblici elenchi e destinato alla ricezione degli atti giudiziari, il giudice può assegnare alla parte un termine per procedere alla rituale rinnovazione della notificazione.
  • L’intervento ad adiuvandum notificato all’Avvocatura Generale dello Stato anziché all’Avvocatura Distrettuale competente può comportare la necessità di rinnovare la notificazione, mediante assegnazione di un termine per sanare il vizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualePorti, aeroporti e infrastrutture di trasporto
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni

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