Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un'impresa edile il pagamento di differenze contributive, assumendo che essa avesse stipulato contratti part-time in numero eccedente la percentuale consentita dal CCNL di settore. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione dell'impresa, ritenendo che per i contratti part-time eccedenti il limite contrattuale non operasse la nullità, ma che la contribuzione dovesse comunque essere calcolata sulla base dell'attività effettivamente svolta e non sulla retribuzione virtuale del tempo pieno. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.l. n. 244/1995 e 1 d.l. n. 338/1989, sostenendo che, nel settore edile, il minimale contributivo si applica anche ai part-time stipulati in eccesso rispetto al limite percentuale previsto dal contratto collettivo e che, quindi, la base imponibile va commisurata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per tali lavoratori, a prescindere dall'effettiva erogazione di quella retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato la continuità del principio per cui, nel settore edile, il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche quando siano stati conclusi contratti part-time oltre la percentuale consentita dal CCNL, poiché la norma mira a determinare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa. Di conseguenza, in caso di violazione del divieto contrattuale di assumere a tempo parziale oltre una certa soglia, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per quei lavoratori, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati effettivamente corrisposti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29, d.l. n. 244/1995

    Nel settore edile il minimale contributivo trova applicazione anche ai contratti part-time stipulati oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo; la base imponibile va ancorata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, indipendentemente dalla effettiva corresponsione.

  • art. 1, d.l. n. 338/1989

    Richiamato dall'INPS come norma sulla commisurazione dell'obbligazione contributiva alla retribuzione imponibile; la Corte lo considera insieme all'art. 29 d.l. n. 244/1995 nel confermare il criterio del minimale contributivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel settore edile, il minimale contributivo opera anche quando i contratti part-time siano stati stipulati in violazione del limite percentuale previsto dal contratto collettivo applicabile.
  • La finalità del minimale contributivo è quella di determinare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa, sicché la contribuzione va parametrata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche se la prestazione è resa a tempo parziale in violazione del divieto contrattuale.
  • La base imponibile contributiva non è esclusa né ridotta dal solo fatto che la retribuzione corrispondente all'orario pieno non sia stata effettivamente pagata, quando la legge impone l'applicazione del minimale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.