Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un'impresa edile il pagamento di differenze contributive, assumendo che essa avesse stipulato contratti part-time in numero eccedente la percentuale consentita dal CCNL di settore. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione dell'impresa, ritenendo che per i contratti part-time eccedenti il limite contrattuale non operasse la nullità, ma che la contribuzione dovesse comunque essere calcolata sulla base dell'attività effettivamente svolta e non sulla retribuzione virtuale del tempo pieno. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.l. n. 244/1995 e 1 d.l. n. 338/1989, sostenendo che, nel settore edile, il minimale contributivo si applica anche ai part-time stipulati in eccesso rispetto al limite percentuale previsto dal contratto collettivo e che, quindi, la base imponibile va commisurata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per tali lavoratori, a prescindere dall'effettiva erogazione di quella retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato la continuità del principio per cui, nel settore edile, il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche quando siano stati conclusi contratti part-time oltre la percentuale consentita dal CCNL, poiché la norma mira a determinare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa. Di conseguenza, in caso di violazione del divieto contrattuale di assumere a tempo parziale oltre una certa soglia, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per quei lavoratori, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati effettivamente corrisposti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel settore edile il minimale contributivo trova applicazione anche ai contratti part-time stipulati oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo; la base imponibile va ancorata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, indipendentemente dalla effettiva corresponsione.
Richiamato dall'INPS come norma sulla commisurazione dell'obbligazione contributiva alla retribuzione imponibile; la Corte lo considera insieme all'art. 29 d.l. n. 244/1995 nel confermare il criterio del minimale contributivo.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel settore edile, il minimale contributivo opera anche quando i contratti part-time siano stati stipulati in violazione del limite percentuale previsto dal contratto collettivo applicabile.
- La finalità del minimale contributivo è quella di determinare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa, sicché la contribuzione va parametrata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche se la prestazione è resa a tempo parziale in violazione del divieto contrattuale.
- La base imponibile contributiva non è esclusa né ridotta dal solo fatto che la retribuzione corrispondente all'orario pieno non sia stata effettivamente pagata, quando la legge impone l'applicazione del minimale.
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