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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 12112/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 14788/2022.

Giustizia amministrativa202505094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità derivante dalla mancata prova della notifica ai Comuni controinteressati, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione di rito. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, disponendo la comunicazione dell'ordinanza alle parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 12112/2024, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 12112/2024. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, poiché dagli atti non risulta la prova dell'avvenuta notifica ai Comuni controinteressati del giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Tali Comuni sono ritenuti parti necessarie del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a. Il TAR ha pertanto sottoposto la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    parti necessarie del presente giudizio di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza deve svolgersi con la partecipazione delle parti necessarie, tra cui, secondo quanto rilevato dal Collegio, i Comuni controinteressati del giudizio definito dalla sentenza da eseguire.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    assegnando alle stesse il termine di trenta giorni

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, i soggetti controinteressati necessari del giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione devono essere parti del processo; la mancata prova della notificazione nei loro confronti può determinare un profilo di inammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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