Cassazione Penale, Sentenza n. 8158/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello per essere stato depositato oltre termine: la cancelleria aveva annotato il ricevimento in data 17/05/2021 mentre il difensore aveva inviato l'atto via PEC il 14/05/2021 alle ore 18:46 firmato digitalmente in formato CADES (.pdf.p7m). La cancelleria il 17/05/2021 aveva chiesto un nuovo invio in formato PADES perché non aveva potuto aprire il file; il difensore aveva quindi rinviato il 17/05/2021 per cortesia in PADES. La ricorrente deduceva la tempestività del deposito alla luce dell'art. 24 d.l. n.137/2020 (discipline emergenziali PEC) e del provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi che riconosceva validità ai depositi via PEC dai registri indicati e prevedeva formati e firme elettroniche ammesse (CADES e PADES).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il deposito effettuato il 14/05/2021 con invio PEC dall'indirizzo del difensore e con firma digitale in formato CADES deve considerarsi tempestivo e valido anche se la cancelleria non era riuscita a leggere il file; le cause di inammissibilità previste dall'art. 24 sono tassative e tra queste non rientra la mera impossibilità tecnica dell'ufficio di visualizzare la firma CADES. La sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'appello inammissibile è stata annullata e la Corte d'appello di Milano è stata chiamata a procedere al giudizio di impugnazione (annullamento senza rinvio formale necessario per riesame della tempestività).
Norme richiamate
art. 24 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
commi 4, 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies, 6-novies
Consente il deposito con valore legale tramite PEC dagli indirizzi registrati e stabilisce cause tassative di inammissibilità per le impugnazioni digitali (es. mancata sottoscrizione digitale, invio da PEC non registrata, invio da PEC non intestata al difensore, invio a indirizzo diverso da quello individuato). Non include tra le cause di inammissibilità la mera impossibilità tecnica dell'ufficio di leggere una firma CADES correttamente apposta.
Norma di carattere generale sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni: è richiamata e preservata dalla disciplina emergenziale, ma l'art. 24 del d.l. 137/2020 introduce cause aggiuntive ed autonome di inammissibilità, di interpretazione restrittiva.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata solo per evidenziare l'eccezione normativa prevista dall'art. 24, comma 6-ter che esclude l'applicazione di talune modalità alternative di deposito fisico quando l'impugnazione è trasmessa via PEC secondo la disciplina emergenziale.
Individua il Registro generale degli indirizzi certificati cui si riferisce l'art. 24 per la legittimità degli invii PEC; i depositi devono essere effettuati dagli indirizzi iscritti a tale registro.
Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (9 novembre 2020) - specifiche tecniche
Definisce gli indirizzi PEC degli uffici destinatari e le specifiche tecniche sui formati dei documenti e sulle tipologie di firma ammesse (PDF, divieto di scansioni per immagini, firme CADES e PADES, requisiti per allegati). Fornisce regole operative ma l'interpretazione giurisprudenziale riconosce la validità della firma CADES anche se l'ufficio non riesce a leggerla, purché il deposito sia effettivamente trasmesso dall'indirizzo PEC legittimo.
Massime di principio
- Il deposito via PEC dall'indirizzo del difensore iscritto nel Registro generale degli indirizzi certificati è tempestivo se la trasmissione avviene entro il termine, anche se l'ufficio destinatario, per ragioni tecniche, non riesce ad aprire o visualizzare la firma digitale in formato CADES.
- Le cause di inammissibilità previste dall'art. 24 d.l. n.137/2020 sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente: solo le ipotesi ivi elencate possono giustificare l'inammissibilità dell'impugnazione digitale.
- Tra le firme digitali ammesse CADES e PADES sono entrambe valide; la firma PADES è più facilmente leggibile con lettori PDF comuni, mentre la firma CADES può richiedere software specifici ma non è per ciò sola causa di inammissibilità.
- La cancelleria ha l'onere di annotare nel registro la data di ricezione dell'atto; la mancata apertura del file da parte dell'ufficio non cancella l'avvenuta ricezione e la relativa data risultante dalla PEC per la verifica della tempestività.
- In caso di richiesta dell'ufficio di un nuovo invio per problemi tecnici, il successivo reinvio effettuato 'per cortesia' non altera la data di deposito originaria: resta determinante la data e l'ora dell'invio originario dalla PEC legittima.
- Per minimizzare rischi, il difensore dovrebbe inviare gli atti nel formato più compatibile (preferibilmente PADES per i PDF), conservare e produrre le ricevute PEC e ogni attestazione di firma digitale (estensione .p7m o altre evidenze), e verificare l'iscrizione dell'indirizzo PEC nel Registro generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →