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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47301/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha ritenuti responsabili di vari reati (rapina plurima e tentata rapina aggravata, ricettazione, furto e, per Cono Antonio, anche estorsione). I motivi principali di ricorso sono: 1) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione e irragionevolezza nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pena ritenuta eccessiva, criticata la quantificazione e gli aumenti per continuazione e recidiva); 3) contestazione del riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale e della qualificazione della personalità delinquenziale; 4) per Gangemi, censura del giudizio di responsabilità fondato su riconoscimento vocale senza perizia fonica e su presunto riconoscimento visivo da parte di un operante, sostenendo carenza di elementi di riscontro oggettivo. Alcuni ricorrenti sottolineano anche la rilevanza delle confessioni rese in primo grado e la loro presunta efficacia attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la maggior parte delle impugnazioni si limitasse a criticare in termini di merito la valutazione dei giudici di merito (diniego delle attenuanti generiche, valutazione della recidiva, determinazione della pena) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; tali censure sono quindi inammissibili in questa sede. Quanto al ricorso di Gangemi, pur essendo l'unico ad incidere sul giudizio di colpevolezza, la Corte lo ha comunque considerato manifestamente infondato: la motivazione della Corte territoriale, fondata su riconoscimento vocale integrato dal riconoscimento visivo fatto dal teste di P.G. e dalla congruenza del contenuto delle intercettazioni con gli altri elementi di prova, è ritenuta adeguata. In conseguenza, tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella proposizione delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come parametro per valutare gli elementi che il giudice di merito deve considerare ai fini della concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di legittimità conferma che la valutazione di merito è discrezionale e insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e adeguata.

  • principi giurisprudenziali consolidati (richiami a sezioni della Corte di Cassazione)

    Richiamati principi secondo i quali: 1) il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato; 2) la confessione non è automaticamente attenuante se è resa in presenza di un quadro probatorio schiacciante o tardivamente; 3) il riconoscimento della recidiva e l'aumento di pena per continuazione sono valutazioni che restano in larga parte di competenza del giudice di merito quando adeguatamente motivate.

  • regole probatorie nel rito abbreviato

    La Corte osserva che nel rito abbreviato alcune fonti (es. informative, riconoscimenti) possono essere utilizzate e valutate dal giudice; la scelta di non effettuare una perizia fonica non è necessariamente vizio se il quadro probatorio complessivo (riconoscimento visivo, contenuto concorde delle intercettazioni, altri elementi) consente la certezza richiesta.

Massime di principio

  • Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti e della gravità del reato (es.: mero dissenso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche) sono inammissibili in Cassazione se non individuano errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è di discrezionalità del giudice di merito: in sede di legittimità si verifica solo la non contraddittorietà e l'adeguatezza della motivazione, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Una confessione può non essere valutata come segno di reale resipiscenza se resa tardivamente o quando sia chiaramente determinata dalla forza del quadro probatorio: la mera ammissione non obbliga al riconoscimento di un trattamento più favorevole.
  • Il riconoscimento della recidiva e l'applicazione di aumenti per continuazione sono valutazioni che possono essere legittimamente adottate se il giudice di merito mostra elementi concreti (precedenti, comportamento reiterato, gravità degli episodi) che giustifichino la qualificazione.
  • Nel rito abbreviato il giudice può valorizzare elementi probatori quali informative, riconoscimenti e intercettazioni senza perizia fonica se il complesso probatorio risulta coerente e congruamente motivato; la mancanza di una specifica perizia non determina automaticamente l'illegittimità del convincimento.
  • Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e dimostrare l'esistenza di errori di diritto o vizi di motivazione specifici; la genericità e la mera reiterazione di motivi già valutati in appello espone al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
  • Proporre ricorso senza indicare vizi specifici comporta il rischio di condanna per spese e l'addebito di somme a titolo di cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Testo integrale

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