Cassazione Penale, Sentenza n. 47301/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha ritenuti responsabili di vari reati (rapina plurima e tentata rapina aggravata, ricettazione, furto e, per Cono Antonio, anche estorsione). I motivi principali di ricorso sono: 1) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione e irragionevolezza nella determinazione del trattamento sanzionatorio (pena ritenuta eccessiva, criticata la quantificazione e gli aumenti per continuazione e recidiva); 3) contestazione del riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale e della qualificazione della personalità delinquenziale; 4) per Gangemi, censura del giudizio di responsabilità fondato su riconoscimento vocale senza perizia fonica e su presunto riconoscimento visivo da parte di un operante, sostenendo carenza di elementi di riscontro oggettivo. Alcuni ricorrenti sottolineano anche la rilevanza delle confessioni rese in primo grado e la loro presunta efficacia attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la maggior parte delle impugnazioni si limitasse a criticare in termini di merito la valutazione dei giudici di merito (diniego delle attenuanti generiche, valutazione della recidiva, determinazione della pena) senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; tali censure sono quindi inammissibili in questa sede. Quanto al ricorso di Gangemi, pur essendo l'unico ad incidere sul giudizio di colpevolezza, la Corte lo ha comunque considerato manifestamente infondato: la motivazione della Corte territoriale, fondata su riconoscimento vocale integrato dal riconoscimento visivo fatto dal teste di P.G. e dalla congruenza del contenuto delle intercettazioni con gli altri elementi di prova, è ritenuta adeguata. In conseguenza, tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella proposizione delle impugnazioni.
Norme richiamate
Usato come parametro per valutare gli elementi che il giudice di merito deve considerare ai fini della concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di legittimità conferma che la valutazione di merito è discrezionale e insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e adeguata.
principi giurisprudenziali consolidati (richiami a sezioni della Corte di Cassazione)
Richiamati principi secondo i quali: 1) il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato; 2) la confessione non è automaticamente attenuante se è resa in presenza di un quadro probatorio schiacciante o tardivamente; 3) il riconoscimento della recidiva e l'aumento di pena per continuazione sono valutazioni che restano in larga parte di competenza del giudice di merito quando adeguatamente motivate.
regole probatorie nel rito abbreviato
La Corte osserva che nel rito abbreviato alcune fonti (es. informative, riconoscimenti) possono essere utilizzate e valutate dal giudice; la scelta di non effettuare una perizia fonica non è necessariamente vizio se il quadro probatorio complessivo (riconoscimento visivo, contenuto concorde delle intercettazioni, altri elementi) consente la certezza richiesta.
Massime di principio
- Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti e della gravità del reato (es.: mero dissenso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche) sono inammissibili in Cassazione se non individuano errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è di discrezionalità del giudice di merito: in sede di legittimità si verifica solo la non contraddittorietà e l'adeguatezza della motivazione, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
- Una confessione può non essere valutata come segno di reale resipiscenza se resa tardivamente o quando sia chiaramente determinata dalla forza del quadro probatorio: la mera ammissione non obbliga al riconoscimento di un trattamento più favorevole.
- Il riconoscimento della recidiva e l'applicazione di aumenti per continuazione sono valutazioni che possono essere legittimamente adottate se il giudice di merito mostra elementi concreti (precedenti, comportamento reiterato, gravità degli episodi) che giustifichino la qualificazione.
- Nel rito abbreviato il giudice può valorizzare elementi probatori quali informative, riconoscimenti e intercettazioni senza perizia fonica se il complesso probatorio risulta coerente e congruamente motivato; la mancanza di una specifica perizia non determina automaticamente l'illegittimità del convincimento.
- Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e dimostrare l'esistenza di errori di diritto o vizi di motivazione specifici; la genericità e la mera reiterazione di motivi già valutati in appello espone al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
- Proporre ricorso senza indicare vizi specifici comporta il rischio di condanna per spese e l'addebito di somme a titolo di cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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