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Sentenza

Sentenza n. 13173/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente il 23 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202605128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante estero per il sostegno, presentata il 23 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai sensi della direttiva europea 2013/55/UE, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha chiesto altresì che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato, il 9 luglio 2026, un provvedimento espresso di rigetto della domanda per mancanza dei necessari presupposti giuridici.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha fornito un riscontro espresso e definitivo all’istanza prima della decisione, sebbene con esito negativo. Il sopravvenuto provvedimento ha eliminato l’inerzia oggetto del giudizio sul silenzio, rendendo non più attuale la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, in quanto il provvedimento è intervenuto oltre i termini di legge. Le spese sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • direttiva europea 2013/55/UE

    Richiamata quale base normativa della domanda amministrativa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna; la sentenza non esamina nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione durante il processo di un provvedimento espresso e definitivo sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia negativo, perché viene meno l’inerzia oggetto della domanda giudiziale.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando il riscontro sia intervenuto oltre i termini di legge, rendendo necessario il ricorso al giudice per ottenere la definizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoScuolaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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