Cassazione Penale, Sentenza n. 44385/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due censure: (1) violazione di legge per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio aggravato commesso il 23/12/1983, sostenendo che la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n.19576/2015, "Trubia") avrebbe introdotto un overruling giurisprudenziale sfavorevole e modificato la ragionevole aspettativa sanzionatoria del ricorrente; (2) violazione di legge per mancata e insufficientemente motivata interpretazione dell'art. 157 c.p. nella formulazione derivante dalla legge n.251/2005, anche alla luce dei parametri ermeneutici della Corte EDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi e dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato che l'omicidio di Emilio Cipolletti (23/12/1983) è imprescrittibile poiché, pur commesso prima della riforma dell'art.157 c.p. (legge n.251/2005), si tratta di un delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo; ha ritenuto irrilevante, ai fini della prescrizione, il riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione (art.8 d.l. n.152/1991). La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sull'interpretazione dell'art.157 c.p. sia adeguata e conforme anche alla giurisprudenza europea; ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n.152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203)
Riconosciuta dalla Corte come "attenuante speciale" per la collaborazione del reo; però il suo riconoscimento non incide sul regime di imprescrittibilità dei reati astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima della legge n.251/2005.
Norma sulla prescrizione: la Corte interpreta che la riforma operata dalla legge n.251/2005 non rende prescrittibili, retroattivamente, i delitti commessi prima della riforma quando essi sono astrattamente punibili con l'ergastolo; pertanto tali reati devono essere considerati imprescrittibili.
legge n.251 del 5 dicembre 2005
Ha riformulato l'art.157 c.p. incidendo sul regime della prescrizione; la Corte afferma che, per i delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma astrattamente punibili con l'ergastolo, sussiste l'imprescrittibilità in base all'orientamento delle Sezioni Unite.
Sez. U, n.19576 del 24/09/2015 ("Trubia")
«Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea»
Decisione di metodo delle Sezioni Unite che stabilisce l'imprescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima della riforma del 2005, anche se in concreto è applicata una pena temporanea per effetto di attenuanti.
Sez. 1, n.11047 del 07/02/2013 ("Stasi")
Giurisprudenza che già affermava l'imprescrittibilità degli omicidi aggravati commessi prima della riforma dell'art.157, anche quando, in comparazione, aggravanti risultano equivalenti o subvalenti rispetto a attenuanti.
Giurisprudenza Corte EDU e casi Previti/Scoppola (citati nella motivazione)
La Corte italiana ritiene che l'imprescrittibilità, così interpretata, non sia in contrasto con principi della Corte EDU: la regola "tempus regit actum" e l'applicazione delle norme sulla prescrizione rientrano nel margine di regolazione nazionale e la Corte EDU ha ritenuto ragionevole in casi specifici l'applicazione delle norme di prescrizione temporali.
Massime di principio
- Se un reato è astrattamente punibile con l'ergastolo e commesso prima della riforma dell'art.157 c.p. (legge n.251/2005), il reato va considerato imprescrittibile anche se, in concreto, per effetto di attenuanti si applica una pena temporanea.
- Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. collaborazione) che porta all'applicazione di pena detentiva temporanea non modifica, di per sé, il regime di imprescrittibilità dei reati gravati dall'ergastolo commessi anteriormente alla riforma del 2005.
- L'eventuale mutamento giurisprudenziale (overruling) da parte delle Sezioni Unite, se coerente con orientamenti preesistenti, non costituisce di per sé un effetto sfavorevole che legittimi la declaratoria di estinzione per prescrizione quando la giurisprudenza dominante già sosteneva l'imprescrittibilità.
- Le questioni interpretative sull'art.157 c.p. devono essere motivate richiamando il contesto sistematico e gli arresti delle Sezioni Unite; una motivazione articolata della corte territoriale è sufficiente salvo dimostrazione di contrasti giurisprudenziali significativi.
- Il principio "tempus regit actum" e la giurisprudenza della Corte EDU consentono allo Stato di disciplinare l'applicazione delle norme sulla prescrizione anche nei processi in corso, nei limiti dei diritti garantiti dalla Convenzione.
- In situazioni analoghe, per evitare rischi di rigetto in Cassazione, la difesa deve argomentare specificamente perché la fattispecie concreta si discosti dall'arresto delle Sezioni Unite e in che modo sussisterebbe una lesione di diritti costituzionalmente garantiti o convenzionali.
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